Sez. 3, Sentenza n. 12324 del 10/06/2005 (Rv. 582778 - 01)
OBBLIGAZIONI IN GENERE - ESTINZIONE DELL'OBBLIGAZIONE - IN GENERE | Obbligazioni pecuniarie - Estinzione mediante pagamento in contanti - Possibilità di estinguere il debito con titoli di credito - Condizioni.
OBBLIGAZIONI IN GENERE - ESTINZIONE DELL'OBBLIGAZIONE - IN GENERE
Qualunque sia l'entità del debito pecuniario, non può prescindersi dal consenso espresso o presunto del creditore al fine di estinguere il debito in modo diverso dal pagamento in moneta; in particolare, non contrastano con questo principio né la previsione contenuta nell'art. 1 del d.l. 3.5.1991, n.143, convertito in legge 5.7.1991, n.197, che impone una modalità di trasferimento del denaro tramite intermediario autorizzato quando l'importo da trasferire è complessivamente superiore a 12.500 euro, in quanto esso introduce solo una parziale deroga al principio di cui all'art. 1182, terzo comma, cod.civ., poiché in questi casi il contante non dovrà essere portato dall'intermediario presso il domicilio del creditore, ma questi avrà il diritto di ricevere il pagamento del denaro presso uno stabilimento bancario posto nella provincia ove ha il domicilio, né la previsione contenuta nell'art. 12 del d.P.R. n. 45 del 1981, in base alla quale l'assicuratore, se vi è il consenso del danneggiato sull'entità del risarcimento, provvede al pagamento inviandogli un vaglia postale o un assegno di pari importo, in quanto vi è un consenso tacito del danneggiato che, accettando l'offerta risarcitoria effettuatagli, accetta anche la peculiare modalità estintiva prevista dal predetto art. 12.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1182 com. 3, Cod. Civ. art. 1277 CORTE COST., Legge 03/05/1991 num. 143 CORTE COST., Legge 05/07/1991 num. 197 CORTE COST., DPR 16/01/1981 num. 45, DPR 16/01/1981 num. 45 art. 12
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)