Sez. 2, Sentenza n. 12045 del 12/09/2000 (Rv. 540125 - 01)
PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI - NELLE COSTRUZIONI - IN GENERE | Norme concernenti le distanze tra le costruzioni - Valore - Integrazione della disciplina codicistica - Sussistenza - Fonte di diritto - Configurabilità - Conseguenze - Obbligo del giudice di procurarsene la conoscenza anche d'ufficio - Sussistenza - Questione relativa all'interpretazione di dette norme - Questione di fatto - Configurabilità - Esclusione - Questione di diritto - Sussistenza.
PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI - NELLE COSTRUZIONI - IN GENERE
Le norme concernenti le distanze legali tra le costruzioni, essendo integratrici della disciplina dell'art. 873 cod. civ., costituiscono vere e proprie fonti del diritto in materia, con la conseguenza che il giudice ha il potere - dovere di procurarsene la conoscenza anche d'ufficio, e che la questione relativa alla interpretazione delle stesse è questione di fatto e non di diritto.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 873
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)