Sez. 4, Sentenza n. 2396 del 13/12/2013 Cc. (dep. 20/01/2014) Rv. 258433 - 01
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - RIPARAZIONE PER L'INGIUSTA DETENZIONE - IN GENERE | Dolo o colpa grave del richiedente - Estorsione - Attività di intermediazione nell'esclusivo interesse della vittima - Rilevanza - Esclusione - Ragioni - Fattispecie.
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - RIPARAZIONE PER L'INGIUSTA DETENZIONE - IN GENERE
In tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, la condotta di intermediazione posta in essere nell'esclusivo interesse della vittima dell'estorsione costituisce comportamento non valorizzabile quale motivo ostativo al riconoscimento dell'indennizzo, in quanto di per sé non univocamente espressiva di contegno colposo o imprudente. (Fattispecie in cui l'intermediario era stato assolto dal reato di tentata estorsione, per non aver commesso il fatto, perché non era stata raggiunta la prova certa che egli avesse agito anche nell'interesse degli autori della richiesta estorsiva e non nell'esclusivo interesse della vittima).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 314 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)