Sez. 4, Sentenza n. 12186 del 27/11/2003 Cc. (dep. 13/03/2004) Rv. 227908 - 01
STUPEFACENTI - IN GENERE | Illecito commercio - Aggravante della ingente quantità - Parametri di valutazione.
STUPEFACENTI - IN GENERE
In tema di traffico di stupefacenti, l'unico dato rilevante, ai fini della configurabilità dell'aggravante di natura oggettiva prevista dall'art. 80 comma secondo d.P.R. n. 309 del 1990, è quello quantitativo, dal momento che la ratio della disposizione deve rinvenirsi nel pericolo per la salute pubblica, per il rilevante e sia pure indefinito numero di tossicodipendenti. (Affermando il principio la Corte, in relazione al motivo di ricorso, ha precisato che l'introduzione di un ulteriore parametro, rinvenibile nella saturazione di un ipotetico mercato clandestino di sostanze del genere, si risolverebbe nella introduzione di un elemento interpretativo di incertezza applicativa (trattandosi di mercato clandestino) e quindi di difficile se non impossibile acquisizione di dati certi sulla reale diffusione della droga, sull'entità della domanda e sulla natura delle sostanze stupefacenti).
Riferimenti normativi: DPR 09/10/1990 num. 309 art. 80 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)