Sez. 2, Sentenza n. 7697 del 19/07/1999 (Rv. 528779 - 01)
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - CONTRIBUTI E SPESE CONDOMINIALI - OBBLIGAZIONI DEL CONDOMINIO E DEL SINGOLO CONDOMINO - RAPPORTI DEL CONDOMINO CON IL CREDITORE DEL CONDOMINIO | Affidamento da parte del condominio ad un terzo di lavori sulle cose comuni - Concessione al terzo da parte di un condomino dell'utilizzazione di locali di sua proprietà esclusiva - In funzione dell'esecuzione dei lavori - Cessazione dei lavori - Rifiuto del rilascio e della liberazione dei locali - Azione del condomino per il rilascio ed il risarcimento del danno - Exceptio inadimplenti non est adimplendum dell'esecutore dei lavori - Fondata sul mancato pagamento da parte del condominio del corrispettivo dell'esecuzione dei lavori - Ammissibilità - Esclusione - Ragioni.
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - CONTRIBUTI E SPESE CONDOMINIALI - OBBLIGAZIONI DEL CONDOMINIO E DEL SINGOLO CONDOMINO - RAPPORTI DEL CONDOMINO CON IL CREDITORE DEL CONDOMINIO
Qualora un condomino, a seguito dell'affidamento da parte dell'amministratore, regolarmente autorizzato, di un incarico di esecuzione di alcune opere sulle cose comuni, conceda alla ditta affidataria di quell'incarico, di occupare alcuni locali di sua proprietà esclusiva, in funzione dell'esecuzione delle opere, e, una volta terminata quest'ultima chieda poi (giudizialmente) il rilascio di detti locali ed il risarcimento danni, infondatamente la ditta occupante fa valere, per resistere a tale domanda, con "exceptio inadimplenti" non "est adimplendum", l'inadempimento del condominio all'obbligazione di pagamento del corrispettivo per l'esecuzione delle opere, poiché, pur essendo la relativa obbligazione riferibile, proporzionalmente alla sua quota di partecipazione al condominio, anche a detto condomino (per non essere il condominio, un soggetto di diritti), il relativo rapporto giuridico è distinto da quello inerente la concessione dell'uso dei locali e, dunque, non si è in presenza del nesso di corrispettività supposto dall'art. 1460 cod. civ. fra le obbligazioni nascenti dall'uno e le obbligazioni nascenti dall'altro rapporto.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1460, Cod. Civ. art. 1314, Cod. Civ. art. 1123
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)