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Sez. 4, Sentenza n. 11311 del 07/05/1985 Ud. (dep. 25/11/1985) Rv. 171215 - 01

REATO - ELEMENTO SOGGETTIVO (PSICOLOGICO) - COLPA - IN GENERE - NESSO DI CAUSALITÀ - INTERRUZIONE - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1985-05-07
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/171215-01

REATO - ELEMENTO SOGGETTIVO (PSICOLOGICO) - COLPA - IN GENERE - NESSO DI CAUSALITÀ - INTERRUZIONE - CONDIZIONI.*

Per escludere il nesso di causalità nei reati colposi non è sufficiente che sia intervenuta nella produzione dell'evento un fatto illecito altrui, ma occorre che il fatto stesso abbia i caratteri di causa eccezionale, atipica, non prevista né prevedibile, che sia stata da sola sufficiente a produrre l'evento. Ne consegue che l'introduzione di notte in una zona privata delimitata da recinzione e con cartelli di divieto rappresenta un fatto illecito non imputabile se non al comportamento di colui che lo pone in essere e, quindi, eccezionale ed imprevedibile configurabile come causa idonea ad interrompere il nesso di causalità. (fattispecie in tema di omicidio colposo). (V mass n 164339).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 41, Cod. Pen. art. 589 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)