Sez. 1, Sentenza n. 11975 del 25/10/1999 (Rv. 530785 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITÀ) - PROVVEDIMENTI IN MATERIA FALLIMENTARE | Autorizzazione al curatore a riscuotere il riscatto di una polizza assicurativa - Ricorso per Cassazione ex art. 111 Cost. - Ammissibilità.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITÀ) - PROVVEDIMENTI IN MATERIA FALLIMENTARE
Il decreto del tribunale che in sede di reclamo conferma il provvedimento del giudice delegato che autorizza il curatore del fallimento a riscuotere il riscatto di una polizza assicurativa del fallito è definitivo e decisorio, investendo posizioni di diritto soggettivo, costituite dalla pretesa del fallito di sottrarre detto riscatto alla procedura e da quella contrastante della curatela di acquisirlo all'attivo fallimentare, ed è pertanto impugnabile con ricorso per cassazione ai sensi dell'articolo 111, secondo comma Cost.
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 26 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 26 CORTE COST., Costituzione art. 111 com. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)