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Sez. 1, Sentenza n. 11975 del 25/10/1999 (Rv. 530785 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITÀ) - PROVVEDIMENTI IN MATERIA FALLIMENTARE | Autorizzazione al curatore a riscuotere il riscatto di una polizza assicurativa - Ricorso per Cassazione ex art. 111 Cost. - Ammissibilità.
Stato
decisa il 1999-10-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/530785-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITÀ) - PROVVEDIMENTI IN MATERIA FALLIMENTARE

Il decreto del tribunale che in sede di reclamo conferma il provvedimento del giudice delegato che autorizza il curatore del fallimento a riscuotere il riscatto di una polizza assicurativa del fallito è definitivo e decisorio, investendo posizioni di diritto soggettivo, costituite dalla pretesa del fallito di sottrarre detto riscatto alla procedura e da quella contrastante della curatela di acquisirlo all'attivo fallimentare, ed è pertanto impugnabile con ricorso per cassazione ai sensi dell'articolo 111, secondo comma Cost.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 26 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 26 CORTE COST., Costituzione art. 111 com. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)