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Sez. 4, Sentenza n. 24661 del 20/04/2004 Ud. (dep. 31/05/2004) Rv. 228962 - 01

CIRCOLAZIONE STRADALE (NUOVO CODICE) - IN GENERE | Entrata in vigore D.Lgs. 274/2000 - Trattamento sanzionatorio - Applicazione congiunta di arresto ed ammenda - Ricorso per cassazione dell'imputato - Rilevabilità d'ufficio da parte della Corte della illegalità della pena ai sensi dell'art. 609, comma secondo, cod. proc. pen.
Stato
decisa il 2004-04-20
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/228962-01

CIRCOLAZIONE STRADALE (NUOVO CODICE) - IN GENERE

È rilevabile d'ufficio in sede di giudizio di legittimità ex articolo 609, comma secondo, cod.proc.pen., l'illegittima applicazione di una pena non più prevista dall'ordinamento (Fattispecie nella quale la Corte, nell'esaminare un ricorso proposto dall'imputato per difetto di motivazione avverso una sentenza emessa ex articolo 444 cod.proc.pen. per il reato di cui all'articolo 187, comma quarto, cod. strad. ha rilevato d'ufficio l'illegittimità della applicazione della pena congiunta dell'arresto e dell'ammenda, in violazione dell'articolo 2, comma terzo, cod.pen., espressamente richiamato dall'articolo 64 D.Lgs 274/2000).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 609 com. 2, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 609 com. 2, Cod. Strada Nuovo art. 187 com. 4, Decreto Legisl. 28/08/2000 num. 274 art. 64 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)