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Sez. 2, Sentenza n. 4149 del 15/03/2012 (Rv. 621453 - 01)

AGENZIA (CONTRATTO DI) - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - IN GENERE | Preavviso - Mancata concessione o concessione di un termine inferiore - Invalidità del recesso - Esclusione - Sostituzione della clausola nulla con norma imperativa ex art. 1419 cod. civ. - Configurabilità.
Stato
decisa il 2012-03-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/621453-01

AGENZIA (CONTRATTO DI) - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - IN GENERE

In tema di contratto di agenzia, la mancata concessione del termine di preavviso, ovvero la concessione di un termine inferiore a quello dovuto, non travolge né rende invalido il recesso come manifestazione di volontà di porre fine al rapporto; in tale caso, infatti, la clausola nulla viene sostituita di diritto dalla norma imperativa che impone la concessione del preavviso (art. 1419, secondo comma, cod. civ.).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1419, Cod. Civ. art. 1750

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)