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Sez. 3 - , Sentenza n. 9356 del 12/04/2017 (Rv. 644001 - 01)

PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLE PROVE - IN GENERE | Ricorso per cassazione - Sindacato sulla valutazione delle prove effettuata dal giudice di merito – Errore di percezione ed errore di valutazione – Distinzione – Conseguenze.
Stato
decisa il 2017-04-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/644001-01

PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLE PROVE - IN GENERE

In materia di ricorso per cassazione, mentre l’errore di valutazione in cui sia incorso il giudice di merito – e che investe l’apprezzamento della fonte di prova come dimostrativa, o meno, del fatto che si intende provare – non è mai sindacabile in sede di legittimità, l’errore di percezione, cadendo sulla ricognizione del contenuto oggettivo della prova, qualora investa una circostanza che ha formato oggetto di discussione tra le parti, è sindacabile ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 4), c.p.c., per violazione dell’art. 115 del medesimo codice, norma che vieta di fondare la decisione su prove reputate dal giudice esistenti, ma in realtà mai offerte.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 lett. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)