Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1981)
Testo in vigore al
Art. 30
1. I contributi dello Stato di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1968, n. 82, a successive modificazioni, per il completamento delle cliniche universitarie, ospedali clinicizzati o policlinici universitari, possono essere concessi direttamente agli enti ospedalieri o ai comuni, qualora siano gia' state costituite le unita' sanitarie locali, ove essi provvedano o abbiano provveduto, in base ad idonea convenzione, per conto delle universita', nel proprio ambito alla costruzione delle suddette strutture universitarie.
2. La Cassa depositi e prestiti e gli altri istituti di credito sono autorizzati a concedere i relativi mutui.
Art. 31
1. Il capitolo n. 4124 dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione e' incrementato di lire 5 miliardi, per l'esercizio finanziario 1981, per far fronte, limitatamente al bimestre novembre-dicembre, agli oneri derivanti dall'istituzione di borse di studio per la frequenza dei corsi di dottorato di ricerca e dei corsi di perfezionamento e di specializzazione da attivare nell'anno accademico 1981-1982.
Art. 32
1. E' istituita, presso il Ministero del tesoro, una commissione tecnica per la spesa pubblica. La commissione opera, sulla base delle direttive del CIPE, con il compito di:
a) compiere studi ed effettuare analisi sui metodi di impostazione del bilancio pluriennale programmatico e sulla struttura della spesa per i programmi e progetti, secondo quanto stabilito dal quarto comma dell'articolo 4 della legge 5 agosto 1978, n. 468;
b) trasmettere al Parlamento, ogni anno, una relazione sui costi e sugli effetti finanziari derivanti da provvedimenti e da leggi di spesa;
c) effettuare l'analisi del funzionamento di organi ed enti pubblici e della speditezza delle relative procedure di spesa;
d) svolgere le ricerche, gli studi e le rilevazioni richieste dal CIPE e dalle competenti Commissioni parlamentari, fornendo le informazioni, le notizie e i documenti ritenuti utili allo svolgimento delle rispettive competenze;
e) studiare ed aggiornare i metodi ed i criteri di valutazione tecnico-economica necessari alla predisposizione della nota illustrativa relativa ai costi e ai benefici, da allegarsi al rendiconto del bilancio dello Stato, come previsto dal penultimo comma dell'articolo 22 della legge n. 468 del 1978.
2. La commissione e' nominata con decreto del Ministro del tesoro ed e' composta da undici membri, scelti tra persone che abbiano particolare competenza in materia di analisi di spesa e di flussi finanziari. Con lo stesso decreto di nomina il Ministro del tesoro determina la remunerazione dei membri della commissione anche in deroga alle vigenti disposizioni.
3. Alla relativa spesa di 300 milioni per l'esercizio finanziario 1981 si provvede a carico degli appositi capitoli da istituire nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.
4. Ai fini anzidetti la commissione ha diretto accesso al sistema informativo della ragioneria generale dello Stato e puo' procurarsi tutte le informazioni, le notizie e i documenti di cui dispongono la ragioneria generale medesima, la Direzione generale del tesoro, e le altre amministrazioni ed enti compresi nel settore pubblico allargato.
5. In relazione alle esigenze della commissione, al Ministero del tesoro si applicano le norme di cui agli articoli 3, 4 e 5 del decreto-legge 24 luglio 1973, n. 428, convertito nella legge 4 agosto 1973, n. 497.
6. Per la fornitura di attrezzature e servizi tecnici, nonche' per le esigenze di cui al precedente comma, la spesa annua per il funzionamento della commissione tecnica per la spesa pubblica e' elevata di 300 milioni cui si provvede, per l'anno finanziario 1982, mediante corrispondente riduzione del capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della Programmazione economica per il medesimo esercizio all'uopo parzialmente utilizzando la voce "Provvedimenti per l'adeguamento ed il potenziamento delle strutture dell'Amministrazione del tesoro.
7. I membri della commissione sono tenuti al rispetto del segreto d'ufficio.
8. COMMA ABROGATO DALLA L. 17 DICEMBRE 1986, N. 878.
9. Il Ministro del tesoro, la Presidenza del Senato della Repubblica e la Presidenza della Camera dei deputati raggiungono le opportune intese per predisporre i collegamenti con i sistemi informativi del Ministero del tesoro.
10. Le modalita' dell'accesso ai dati e della loro utilizzazione sono determinate sulla base delle direttive e sotto la responsabilita' delle presidenze delle competenti commissioni permanenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati.
Art. 33
1. L'onere finanziario derivante dall'applicazione della disposizione di cui al terzo comma dell'articolo 48 della legge 24 aprile 1980, n. 146, valutato in lire 350 milioni per ciascuno degli anni finanziari 1981 e 1982, fa carico sullo stanziamento previsto dall'ottavo comma dell'articolo 17 della legge 9 ottobre 1971, n. 825, e successive modificazioni.
Art. 34
1. L'importo di lire cinquemila indicate nell'articolo 6 del testo unico approvate con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, e nell'articolo 3 della legge 6 agosto 1966, n. 651, e' elevato a lire centomila, ferme restando le disposizioni vigenti in materia di pagamento di premi.
2. Sui titoli al portatore e nominativi di debito pubblico di importo inferiore a lire centomila, emessi anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge ed appartenenti a prestiti vigenti, continua il pagamento degli interessi fino a quelli di scadenza corrispondente alla data di rimborsabilita'. I titoli al portatore e nominativi del prestito nazionale rendita 5 per cento-1935, d'importo inferiore a lire centomila di capitale nominale, divengono rimborsabili, alla pari, dalla data di pagabilita', rispettivamente, dell'ultima cedola e dell'ultimo tagliando di ricevuta uniti ai titoli stessi.
3. In occasione di qualsiasi operazione che comporti l'annullamento di iscrizioni relative a titoli nominativi di ammontare nominale superiore a lire centomila e non annotate di vincolo cauzionale, si provvede al rimborso alla pari delle frazioni di capitale inferiori a tale cifra. Analogamente si provvede, con le modalita' da precisare negli appositi decreti del Ministro del tesoro, in sede di rinnovo di buoni del tesoro scaduti, in altri di nuova emissione, nonche' per la rinnovazione dei certificati nominativi del prestito nazionale rendita 5 per cento-1935 da effettuare per esaurimento dei fogli dei tagliandi di ricevuta.
4. Sui titoli nominativi d'importo inferiore a lire centomila di capitale nominale e' ammessa l'operazione di riunione con l'osservanza delle disposizioni, in quanto applicabili, dell'articolo 8 della legge 18 marzo 1958, n. 241, e del terzo comma del presente articolo.
Art. 35
1. Fermo restando quanto previsto dall'ultimo comma dell'articolo 6 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n. 33, le unita' sanitarie locali, di cui all'articolo 14 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, affidano il proprio servizio di tesoreria ad una delle aziende di credito di cui all'articolo 5 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni, aventi i requisiti stabiliti con decreto del Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio.
2. Al fine di assicurare una disciplina uniforme del servizio di tesoreria delle unita' sanitarie locali, con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro della sanita', sentita la commissione interregionale di cui all'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281, sono approvati i criteri generali per la predisposizione delle convenzioni di tesoreria da stipulare dalle unita' sanitarie locali con le aziende di credito.
3. All'inizio di ciascun trimestre, il Ministro del tesoro e il Ministro del bilancio e della programmazione economica, ciascuno per la parte di sua competenza, trasferiscono alle regioni le quote loro assegnate mediante accreditamento ai conti fruttiferi che le medesime intrattengono presso la tesoreria centrale dello Stato.
4. Le regioni trasmettono alla direzione generale del tesoro ed alle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato territorialmente competenti copia del provvedimento regionale previsto dal penultimo comma dell'articolo 51 della citata legge 23 dicembre 1978, n. 833.
5. La direzione generale del tesoro, sulla base dei provvedimenti regionali di cui al precedente comma, provvede a dar corso al prelevamento dai conti fruttiferi delle regioni degli importi complessivi ed al contestuale accreditamento dei medesimi importi di un conto corrente infruttifero aperto ai sensi dell'articolo 576 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827.
6. Le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato, sulla base dei provvedimenti di cui al quarto comma, accreditano le quote spettanti alle unita' sanitarie locali ad apposite contabilita' speciali intestate alle unita' sanitarie medesime, articolate in distinti sottoconti per spese correnti e per spese in conto capitale, scritturando i relativi importi in apposito conto.
7. COMMA ABROGATO DAL D.L. 25 NOVEMBRE 1989, N. 382.
8. COMMA ABROGATO DAL D.L. 25 NOVEMBRE 1989, N. 382.
9. Con decreti del Ministro del tesoro sono stabilite le modalita' di funzionamento del conto corrente e delle contabilita' speciali di cui al precedente articolo, nonche' le regolazioni contabili, anche in deroga alle norme contenute nella legge di contabilita' generale dello Stato e nel relativo regolamento.
10. E' abrogato l'articolo 8 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n. 33.
Art. 36
1. Il quinto comma dell'articolo 1 del decreto-legge 31 ottobre 1979, n. 536, come modificato dalla legge di conversione 22 dicembre 1979, n. 642, e' cosi' modificato:
"Gli eventuali avanzi di amministrazione sono conteggiati, per le singole regioni, in sede di erogazione del fondo comune di cui all'articolo 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281, per gli anni finanziari 1981 e successivi".
Art. 37
1. Le ritenute per imposte sui redditi delle persone fisiche operate sugli stipendi ed altri assegni fissi e sulle pensioni corrisposti al personale statale, rispettivamente, in attivita' di servizio ed in quiescenza, nonche' i contributi previdenziali e assistenziali inerenti alle suddette voci retributive ed alle pensioni, sono imputati alla competenza del bilancio dell'anno finanziario in cui ne vengono effettuati i versamenti.
Art. 38
1. Il Ministro del tesoro e' autorizzato a effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, nelle forme di:
a) buoni poliennali del tesoro, a scadenza non superiore a nove anni, con la osservanza delle norme di cui alla legge 27 dicembre 1953, n. 941, e, in quanto applicabili, di quelle di cui al decreto-legge 23 gennaio 1958, n. 8, convertito in legge dalla legge 23 febbraio 1958, n. 84; detti buoni poliennali del tesoro possono essere anche utilizzati per l'eventuale rinnovo dei buoni del tesoro poliennali 12 per cento, di scadenza il 1 gennaio dell'anno immediatamente successivo;
b) certificati di credito del tesoro, di durata fino a dodici anni, con cedola di interesse anche variabile. Con decreti del Ministro del tesoro sono determinati la durata, i prezzi di emissione, i tassi di interesse, i tagli e le caratteristiche dei certificati di credito del tesoro, i piani di rimborso dei medesimi, nonche' ogni altra condizione e modalita' relative al collocamento anche tramite consorzi, pure di garanzia all'emissione ed all'ammortamento anche anticipato, dei titoli stessi. I certificati medesimi e relative cedole sono equiparati a tutti gli effetti ai titoli di debito pubblico e loro rendite, godono delle garanzie, privilegi e benefici ad essi concessi, e possono essere sottoscritti, in deroga ai rispettivi ordinamenti, anche dagli enti di qualsiasi natura esercenti il credito, l'assicurazione e la previdenza, nonche' dalla Cassa depositi e prestiti. Ove le estrazioni a sorte dei certificati di credito avvengano presso la direzione generale del debito pubblico, la commissione istituita con il decreto luogotenenziale 30 novembre 1945, n. 808, e' integrata, all'uopo, da un rappresentante della direzione generale del tesoro.
c) titoli denominati in ECU (European Currency Unit), oppure in lire italiane riferite all'ECU, ovvero prestiti internazionali, nonche' titoli in lire rivalutabili negli interessi e nel capitale in relazione alle variazioni di un indice di prezzo determinato con decreto del Ministro del tesoro o in relazione alle variazioni del cambio della lira rispetto a specifiche valute determinate con decreto del Ministro del tesoro. Con gli stessi decreti sono determinate la durata, le caratteristiche ed ogni altra condizione e modalita' relative all'emissione ed al collocamento di tali titoli ed all'accensione dei predetti prestiti.
Art. 39
1. Il Ministro del tesoro ha facolta' di emettere buoni ordinari del tesoro secondo le norme e con le caratteristiche che per i medesimi sono stabilite con suoi decreti a modificazione, ove occorra, di quelle previste dal regolamento di contabilita' generale dello Stato.
2. Le modifiche possono anche riguardare la scadenza, la durata, la serie di buoni, nonche' l'ammissione a rimborso delle ricevute provvisorie rilasciate e non sostituite con i titoli medesimi.
3. E' data facolta', altresi', al Ministro del tesoro di autorizzare, con decreto motivato, il rimborso anticipato dei buoni, nonche' di provvedere, con proprio decreto, alla determinazione delle somme da corrispondere all'amministrazione delle poste e telecomunicazioni per le prestazioni rese ai fini dell'eventuale collocamento dei buoni ordinari del tesoro.
4. COMMA ABROGATO DALLA L. 23 AGOSTO 1988, N. 362.
Art. 40
1. Gli enti pubblici di cui agli articoli 25 e 31 della legge 5 agosto 1978, n. 468, nonche' quelli di cui alla tabella allegata alla stessa legge 5 agosto 1978, n. 468, e quelli elencati nei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 marzo 1979 e 20 ottobre 1981, pubblicati rispettivamente nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 17 marzo 1979 e n. 296 del 28 ottobre 1981, nonche' tutti gli altri enti ed organismi di natura economica a carattere nazionale e regionale da individuarsi con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, che gestiscono fondi direttamente o indirettamente interessanti la finanza pubblica e che abbiano un bilancio di entrata superiore a un miliardo di lire, non possono mantenere disponibilita' depositate a qualunque titolo presso le aziende di credito di cui all'art. 5 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni per un importo superiore al tre per cento dell'ammontare delle entrate previste dal bilancio di competenza degli enti medesimi, con esclusione di quelle per accensione di prestiti, partite di giro, alienazione ed ammortamento di beni patrimoniali, trasferimento di capitale e riscossione di crediti. Tale disposizione non si applica agli enti per i quali gia' vigono al riguardo apposite norme per regolare, con provvedimento del Ministro del tesoro, il deposito delle loro disponibilita' presso le aziende di credito, nonche' per i comuni con popolazione inferiore ad ottomila abitanti secondo i dati dell'ultimo censimento ISTAT. I presidenti degli enti comunicano ai rispettivi tesorieri l'importo che costituisce il limite del tre per cento. Ove venga accertato che le disponibilita' degli enti e degli organismi pubblici presso le aziende di credito tesorieri o cassieri superino il limite del tre per cento, comunicato dagli enti e dagli organismi medesimi, e' posto a carico delle aziende di credito, sulle disponibilita' eccedenti, un interesse pari al tasso ufficiale di sconto aumentato di quattro punti, da versare al bilancio dello Stato secondo le modalita' stabilite con decreto del Ministro del tesoro.
2. Le aziende di credito effettuano i versamenti delle somme in eccesso nei conti aperti agli enti di cui al primo comma presso le tesorerie dello Stato, secondo le modalita' stabilite con il decreto di cui al settimo comma.
3. Qualora il servizio di tesoreria o di cassa di un ente sia espletato da piu' aziende di credito, gli amministratori degli enti sono tenuti a comunicare a queste la percentuale dell'entrata dell'ente che puo' essere detenuta sotto forma di deposito presso ciascuna azienda nel rispetto della percentuale di cui al primo comma.
4. Le assegnazioni, i contributi e quanto altro proveniente dal bilancio dello Stato, dovuti agli enti di cui al primo comma, eccezion fatta per i fondi di cui all'articolo 38 dello statuto della Regione siciliana, nonche' per quelli destinati alle altre regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e Bolzano, in base ai rispettivi statuti, affluiscono nei conti ad essi intestati presso le tesorerie dello Stato.
5. Gli enti che hanno conti presso la tesoreria centrale sono tenuti a comunicare, tramite l'azienda di credito tesoriere o cassiere, alla direzione generale del tesoro, all'inizio di ogni trimestre, un preventivo di cassa relativo al trimestre stesso. Nessun prelevamento e' consentito se tale norma non risulta regolarmente rispettata.
6. In sede di prima applicazione della presente legge, le aziende di credito presso cui risultano disponibilita' degli enti di cui al primo comma in misura superiore al limite stabilito dal primo comma debbono versare tale eccedenza in non piu' di dodici rate trimestrali. Le rate relative ai quattro trimestri del 1981 sono pari al 6 per cento, e all'8 per cento per ciascuno dei trimestri successivi, delle disponibilita' degli enti suddetti alla data del 30 novembre 1980, fino al riassorbimento delle suddette eccedenze. Il limite prescritto nel primo comma, nel periodo in cui vengono versate le rate trimestrali, e' pari all'ammontare delle somme detenute presso le aziende di credito all'entrata in vigore della presente legge decurtate dalle rate gia' versate.
7. Con decreti del Ministro del tesoro sono stabilite tutte le condizioni e le modalita' di funzionamento dei conti aperti presso le tesorerie dello Stato ed i tassi d'interesse sulla base delle norme di cui al decreto legislativo luogotenenziale 10 agosto 1945, n. 510.9
8. Con decreto del Ministro del tesoro puo', altresi', essere variata la percentuale o il livello massimo delle disponibilita' degli enti che le aziende di credito possono tenere presso di se', e possono essere modificate, in relazione a particolari situazioni delle aziende di credito, le modalita' di riafflusso delle disponibilita' di cui al sesto comma.2a
9. Il Ministro del tesoro dispone l'effettuazione di verifiche per accertare l'esatta applicazione delle norme di cui al presente articolo.
10. Le aziende, in relazione alle disposizioni del presente articolo, possono chiedere l'adeguamento delle convenzioni di tesoreria o di cassa stipulate con gli enti di cui al primo comma.
11. Sono abrogate le norme di legge incompatibili con le disposizioni del presente articolo.
Art. 41
1. Gli importi da iscrivere in relazione alle autorizzazioni di spesa recate da leggi a carattere pluriennale restano determinati, per ciascuno degli anni 1981, 1982 e 1983, nelle misure indicate nella tabella A allegata alla presente legge.
Art. 42
1. Nelle tabelle B e C allegate alla presente legge sono indicate le voci da iscrivere nei fondi speciali di cui al primo comma dell'articolo 43.
Art. 43
1. Gli importi da iscrivere nei fondi speciali di cui all'articolo 10 della legge 5 agosto 1978, n. 468, per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nell'anno 1981, restano determinati in lire 11.317.314.000.000 per il fondo speciale destinato alle spese correnti, e in lire 7.698.850.000.000 per il fondo speciale destinato alle spese in conto capitale.
2. Gli importi di cui al precedente comma sono aggiuntivi agli stanziamenti iscritti ai capitoli n. 6856 e n. 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per lo stesso anno.
Art. 44
1. Il livello massimo del ricorso al mercato finanziario di cui all'articolo 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468, resta fissato, in termini di competenza, in lire 81.085.362.580.000 per l'anno finanziario 1981.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 30 marzo 1981
p. il Presidente della Repubblica
Il Presidente del Senato
FANFANI
FORLANI - ANDREATTA - LA MALFA - REVIGLIO
Visto, il Guardasigilli: SARTI