Sez. 4, Sentenza n. 21056 del 23/01/2018 Cc. (dep. 11/05/2018) Rv. 272741 - 01
ATTI PROCESSUALI - DISPOSIZIONI GENERALI - IN GENERE | Notifica o deposito di atti di parte - Utilizzo della posta elettronica certificata - Possibilità - Esclusione.
ATTI PROCESSUALI - DISPOSIZIONI GENERALI - IN GENERE
Nel processo penale non è consentito alla parte privata l'uso della posta elettronica certificata per la trasmissione dei propri atti alle altre parti né per il deposito presso gli uffici, perché l'utilizzo di tale mezzo informatico - ai sensi dell'art. 16, comma 4, d.l. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 - è riservato alla sola cancelleria per le comunicazioni richieste dal pubblico ministero ex art. 151 cod. proc. pen. e per le notificazioni ai difensori disposte dall'autorità giudiziaria.
Riferimenti normativi: Legge 17/12/2012 num. 221 CORTE COST., Decreto Legge 18/10/2012 num. 179 art. 16 com. 4 CORTE COST., Decreto Legisl. 07/03/2005 num. 82 art. 48
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)