Sez. L, Sentenza n. 13957 del 27/12/1991 (Rv. 475174 - 01)
Impugnazioni civili - Cassazione (ricorso per) - Giudizio di rinvio - Procedimento - Conclusioni nuove | Modificabilità dei termini oggettivi della controversia contenuti nella sentenza di Cassazione - Divieto - Portata.
Impugnazioni civili - Cassazione (ricorso per) - Giudizio di rinvio - Procedimento - Conclusioni nuove
Nel giudizio di rinvio - che è un processo chiuso, nel quale è inibita alle parti ogni attività che non sia conseguente alla cassazione - non sono modificabili i termini oggettivi della controversia espressi o impliciti nella sentenza di annullamento, estendendosi tale preclusione anche alle questioni di diritto, ancorché rilevabili d'ufficio, ove esse tendano a porre nel nullo o a limitare gli effetti intangibili della sentenza di cassazione, che fissa il principio di diritto non in via accademica ma agli effetti della decisione finale della causa concreta.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 394
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)