Sez. 1, Sentenza n. 3421 del 02/10/1989 Ud. (dep. 09/03/1990) Rv. 183620 - 01
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PRIVATI - MILLANTATO CREDITO - INDICAZIONE NOMINATIVA DEL FUNZIONARIO O IMPIEGATO CHE DEBBONO ESSERE COMPRATI O REMUNERATI - NON NECESSITÀ - BENE GIURIDICO TUTELATO - PRESTIGIO DELLA P.A..*
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PRIVATI - MILLANTATO CREDITO - INDICAZIONE NOMINATIVA DEL FUNZIONARIO O IMPIEGATO CHE DEBBONO ESSERE COMPRATI O REMUNERATI - NON NECESSITÀ - BENE GIURIDICO TUTELATO - PRESTIGIO DELLA P.A..*
Per la configurabilità del reato di millantato credito non è necessaria l'indicazione nominativa del funzionario o dell'impiegato che debbono essere comprati o remunerati, poiché l'interesse primario tutelato dalla norma di cui all'art. 346 cod. pen. è il prestigio della P.a. Che è offeso quando un suo organo, anche se non specificamente indicato, viene fatto apparire come corrotto o corruttibile o quando la sua attività funzionale viene fatta apparire come ispirata a criteri di scorrettezza e venialità. (Conf mass n 168230).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 346
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)