Sez. 3, Sentenza n. 1535 del 08/06/1963 (Rv. 262287 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - COSTITUZIONE DELLE PARTI - DIFETTO DI PROCURA AL DIFENSORE DEL CONVENUTO - EFFETTI - DICHIARAZIONE DI CONTUMACIA - MANCANZA - OSSERVANZA DELLE FORME DEL GIUDIZIO CONTUMACIALE - NULLITA DELLA SENTENZA - ESCLUSIONE.*
PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - COSTITUZIONE DELLE PARTI - DIFETTO DI PROCURA AL DIFENSORE DEL CONVENUTO - EFFETTI - DICHIARAZIONE DI CONTUMACIA - MANCANZA - OSSERVANZA DELLE FORME DEL GIUDIZIO CONTUMACIALE - NULLITA DELLA SENTENZA - ESCLUSIONE.*
Il difetto di mandato al procuratore della parte convenuta e, quindi l'invalidita della Costituzione in giudizio della parte stessa per mezzo di quel procuratore non importano di per se la nullita del procedimento e della sentenza, essendo solo Obbligo del giudice in tal caso, quello di dichiarare la contumacia del convenuto. Nella medesima ipotesi, l'omessa dichiarazione di contumacia non e, di per se stessa, idonea a invalidare procedimento e sentenza, qualora non venga dedotta l'inosservanza delle norme peculiari al processo in contumacia. (V 3789/56).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 291 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)