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Sez. 2, Sentenza n. 4542 del 04/08/1979 (Rv. 401047 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - ECCEZIONI - NUOVE - DIVIETO DI IUS NOVORUM - AMBITO DI APPLICAZIONE - ISTANZE DIRETTE A PARALIZZARE GLI EFFETTI GIURIDICI DEL DIRITTO FATTO VALERE DALL'ATTORE - ECCEZIONI RICONVENZIONALI NUOVE - CONFIGURABILITA - AMMISSIBILITA.*
Stato
decisa il 1979-08-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/401047-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - ECCEZIONI - NUOVE - DIVIETO DI IUS NOVORUM - AMBITO DI APPLICAZIONE - ISTANZE DIRETTE A PARALIZZARE GLI EFFETTI GIURIDICI DEL DIRITTO FATTO VALERE DALL'ATTORE - ECCEZIONI RICONVENZIONALI NUOVE - CONFIGURABILITA - AMMISSIBILITA.*

Il divieto di ius novorum in appello e sancito solo per quelle istanze che il convenuto propone al fine di ottenere l'affermazione, con efficacia di giudicato, di un proprio diritto, che solo mediatamente possa importare, come uno dei possibili effetti, la reiezione della domanda dell'attore: non rientrano, percio, nello ambito di tale divieto le istanze che si risolvono in contestazioni dirette esclusivamente a paralizzare gli effetti giuridici del diritto fatto valere dall'attore e, come tali, implicanti un esame incidenter tantum, poiche in questi casi ricorre la fattispecie delle eccezioni riconvenzionali nuove, che sono proponibili in appello anche se richiedono accertamenti di fatti non dedotti in primo grado.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 345

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)