Sez. U, Sentenza n. 14812 del 24/06/2009 (Rv. 608894 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE | Omesso avvio, da parte del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, del procedimento disciplinare ed avvenuto rilascio del parere di congruità - Responsabilità nei confronti del denunciante - Domanda di risarcimento dei danni - Giurisdizione del giudice ordinario - Esclusione - Fondamento.
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE
La controversia promossa da un avvocato nei confronti del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati (ente pubblico non economico), tendente a conseguire il risarcimento del danno asseritamente derivante dal mancato esercizio dell'azione disciplinare nei confronti di suoi colleghi, nonché dall'avvenuto rilascio del parere di congruità sulle parcelle professionali in favore degli stessi, è devoluta alla giurisdizione del giudice amministrativo, trattandosi, nel primo caso, della contestazione del mancato esercizio di una funzione pubblica, nel secondo caso dell'impugnazione di un atto soggettivamente ed oggettivamente amministrativo, che non si esaurisce in una mera certificazione della rispondenza del credito alla tariffa professionale, ma implica la valutazione di congruità del "quantum".
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Legge 20/07/2000 num. 205 art. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)