Sez. L, Sentenza n. 1725 del 08/03/1983 (Rv. 426576 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - GIUDICE COMPETENTE - PER MATERIA - QUESTIONE DI COMPETENZA - SENTENZA RELATIVA DI ACCERTAMENTO NEGATIVO NEL PRESUPPOSTO DELLA NATURA AUTONOMA ANZICHÉ SUBORDINATA DEL RAPPORTO DI LAVORO DEDOTTO IN GIUDIZIO - RICORSO PER CASSAZIONE - PROPONIBILITÀ - ESCLUSIONE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - NECESSITÀ - CONVERSIONE DI DETTO RICORSO IN ISTANZA DI REGOLAMENTO - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI.*
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - GIUDICE COMPETENTE - PER MATERIA - QUESTIONE DI COMPETENZA - SENTENZA RELATIVA DI ACCERTAMENTO NEGATIVO NEL PRESUPPOSTO DELLA NATURA AUTONOMA ANZICHÉ SUBORDINATA DEL RAPPORTO DI LAVORO DEDOTTO IN GIUDIZIO - RICORSO PER CASSAZIONE - PROPONIBILITÀ - ESCLUSIONE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - NECESSITÀ - CONVERSIONE DI DETTO RICORSO IN ISTANZA DI REGOLAMENTO - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI.*
La sentenza con cui il giudice del lavoro dichiara la propria incompetenza per materia, previo accertamento - al limitato fine della risoluzione della questione di Competenza e senza pregiudizio dello esito definitivo della controversia - della natura autonoma, anziché subordinata, del rapporto di lavoro dedotto in giudizio, non integra una pronuncia sul merito ed è, pertanto, impugnabile con il regolamento necessario di Competenza ex art. 42 cod. proc. civ. e non già con il ricorso per Cassazione, salva la possibilità di conversione di quest'ultimo nella detta istanza di regolamento, ove il ricorso stesso sia proposto nel termine (di trenta giorni) previsto dal secondo comma dell'art. 47 cod. proc. civ.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 43, Cod. Proc. Civ. art. 47
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)