Sez. 1, Sentenza n. 21918 del 12/10/2006 (Rv. 593144 - 01)
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - IN GENERE | Termine assegnato al Prefetto per l'emissione del provvedimento che chiude la fase amministrativa - Natura - Differenza con il termine per la proposizione del ricorso giurisdizionale - Illegittimità costituzionale della diversa configurazione dei due termini - Manifesta infondatezza.
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - IN GENERE
È manifestamente infondata l'eccezione di illegittimità costituzionale dell'articolo 204 del codice della strada, in relazione all'articolo 203 - per contrasto con gli articoli 3, 24, 113 della Costituzione -, nella parte in cui assegna al Prefetto un termine più elevato per l'emissione del provvedimento con cui si definisce il procedimento di opposizione rispetto a quello concesso alla parte privata per proporre ricorso giurisdizionale, quest'ultimo è un termine processuale relativo al procedimento giurisdizionale di opposizione e perciò soggetto alla disciplina dell'articolo 152 del codice di procedura civile e avente natura perentoria, la cui inosservanza comporta la decadenza dell'interessato dal diritto di proporla, il termine concesso al Prefetto per emettere il decreto di archiviazione o l'ordinanza-ingiunzione attiene, invece, alla precedente fase amministrativa e non può qualificarsi né ordinatorio né perentorio: ciò in quanto esso è posto in diretta attuazione del principio di buon andamento della P.A., sancito dall'articolo 97 della Costituzione a tutela degli interessi legittimi e dei diritti soggettivi coinvolti nello svolgimento dell'attività amministrativa, ivi compresi quelli del soggetto cui è contestata la trasgressione, di partecipare al procedimento amministrativo e di presentare le proprie difese.
Riferimenti normativi: Cod. Strada art. 203, Cod. Strada art. 204, Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 24, Costituzione art. 113, Cod. Proc. Civ. art. 152 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)