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Corte costituzionale

Corte cost., Ordinanza n. 112 del 1962

Decisione
decisa il 1962-12-12, depositata il 1962-12-20
ECLI
ECLI:IT:COST:1962:112
Massime
2

Massime (2)

Massima n. 1668

  • Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale
  • Zootecnia
  • Legge 29 giugno 1929, n. 1366, art. 4
  • Questione già decisa nel senso della illegittimità costituzionale
  • Manifesta infondatezza.
Leggi la massima
Essendo cessata per effetto di una sentenza della Corte costituzionale l'efficacia di una disposizione di legge rimane escluso che in ordine ad essa si proceda a nuovo giudizio da parte della Corte, sicché la questione di legittimità costituzionale proposta rispetto alla stessa è da dichiarare manifestamente infondata. (Nella specie l'ordinanza di rimessione investiva la legittimità costituzionale dell'art. 4 legge 29 giugno 1929, n. 1366, dichiarato illegittimo con la sentenza 14 febbraio 1962, n. 4, della Corte costituzionale). Cfr.: 24/1956 C.

Norme impugnate

  • art. 4 legge 29 giugno 1929, n. 1366

Parametri

Massima n. 1669

  • Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale
  • Regolamento ministeriale
  • Mancanza nell'atto impugnato di forza di legge
  • Inammissibilità della questione
  • Reg. ministero agricoltura e foreste 10 marzo 1934, art. 2 e segg..
Leggi la massima
È inammissibile la questione relativa alla illegittimità costituzionale di una disposizione contenuta in un Regolamento ministeriale, mancando nell'atto la forza di legge necessaria a far sorgere la competenza della Corte costituzionale. (Nella specie la denuncia di incostituzionalità riguardava l'art. 2 e segg. del Regolamento 10 marzo 1934 emanato dal Ministero dell'Agricoltura e Foreste, concernente le modalità del divieto di tenere bovini maschi, idonei alla riproduzione senza previa approvazione per la monta).

Norme impugnate

  • art. 2 decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 10 marzo 1934

Epigrafe

ha deliberato in camera di consiglio la seguente nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 4 della legge 29 giugno 1929, n. 1366, e degli artt. 2 e segg. del regolamento 10 marzo 1934 del Ministero dell'agricoltura, promossi con le seguenti ordinanze: 1) ordinanza emessa il 27 novembre 1961 dal Pretore di Arzignano nel procedimento penale a carico di Benetti Igino, iscritta al n. 220 del Registro ordinanze 1961 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 18 del 20 gennaio 1962; 2) ordinanza emessa il 27 novembre 1961 dal Pretore di Arzignano nel procedimento penale a carico di Pellizzari Giobattista, iscritta al n. 221 del Registro ordinanze 1961 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 31 del 3 febbraio 1962. Udita nella camera di consiglio del 30 ottobre 1962 la relazione del Giudice Costantino Mortati;
punto 1
Ritenuto che nel corso dei procedimenti penali avanti al Pretore di Arzignano a carico di Pellizzari Giobattista e di Benetti Igino, entrambi imputati del reato di cui all'art. 4 della legge 29 giugno 1929, n. 1366, e art. 2 e segg. del regolamento 10 marzo 1934 del Ministero dell'agricoltura, è stata sollevata questione della legittimità costituzionale di dette disposizioni, in relazione agli artt. 41 e 42 della Costituzione e che essa (ritenuta rilevante e non manifestamente infondata) è stata rimessa a questa Corte; che la Corte ha già avuto occasione di decidere l'anzidetta questione con la sentenza 14 febbraio 1962, n. 4, di cui il dispositivo è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 44 del 17 febbraio 1962; che avendo la detta sentenza dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 4 della legge 29 giugno 1929, n. 13667 ora denunciata, tale norma, unitamente alle altre ivi indicate, ha cessato di avere efficacia, ai sensi dell'art. 136 della Costituzione, e non può trovare applicazione dal giorno successivo alla pubblicazione della sentenza medesima (art. 30 della legge 11 marzo 1953, n. 87), rimanendo così escluso che si proceda a nuovo giudizio da parte della Corte; che, per quanto riguarda la denuncia dell'incostituzionalità dell'art. 2 e segg. del regolamento 10 marzo 1934, emanato dal Ministero dell'agricoltura, la questione è da dichiarare inammissibile, mancando nell'atto la forza di legge, necessaria a far sorgere la competenza della Corte costituzionale;
punto 2
Visti gli artt. 26, secondo comma, e 29 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e art. 9 delle Norme integrative per i giudizi avanti alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara : a) la manifesta infondatezza della questione sollevata relativa alla incostituzionalità dell'art. 4 della legge 29 giugno 1929, n. 1366; b) la inammissibilità della questione relativa alla incostituzionalità dell'art. 2 e segg. del regolamento 10 marzo 1934, emanato dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste; ordina il rinvio degli atti al Pretore di Arzignano. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 dicembre 1962. GASPARE AMBROSINI - MARIO COSATTI - GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ.

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