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Sez. 3, Ordinanza n. 7389 del 19/03/2024 (Rv. 670620-01)

FIDEJUSSIONE - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) | Regresso del terzo datore di pegno - Disciplina di cui all'art.1952 c.c. - Applicabilità - Esclusione - Limiti. RESPONSABILITA' PATRIMONIALE - CAUSE DI PRELAZIONE - PEGNO (NOZIONE, CARATTERI) - IN GENERE - In genere.
Stato
decisa il 2024-03-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/670620-01

FIDEJUSSIONE - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI)

All'azione di regresso del terzo datore di pegno, che ha pagato il creditore, verso il debitore il cui debito ha garantito, non si applica la disciplina di cui all'art. 1952 c.c., dettata per la fideiussione, se non in ragione di una espressa previsione delle parti.

Cod. Civ. art. 1952, Cod. Civ. art. 2871, Cod. Civ. art. 2786

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)