Sez. 1, Sentenza n. 5967 del 22/06/1994 (Rv. 487148 - 01)
Procedimenti speciali - Procedimenti in materia di famiglia e di stato delle persone - Introduzione e inabilitazione - Domanda - In genere | Sottoscrizione da parte di procuratore privo dello "ius postulandi" per l'iscrizione nell'albo di altro distretto - Nullità.
Procedimenti speciali - Procedimenti in materia di famiglia e di stato delle persone - Introduzione e inabilitazione - Domanda - In genere
Le peculiarità del procedimento per interdizione ed inabilitazione - determinate dalla natura e non disponibilità degli interessi coinvolti, dagli ampi poteri inquisitori del giudice e dalla stessa revocabilità della sentenza che lo conclude - non escludono il rispetto delle norme in tema di patrocinio delle parti in giudizio e segnatamente di quella che impone il patrocinio di un procuratore legale abilitato ad esercitare presso il tribunale adito, con conseguente nullità insanabile del ricorso sottoscritto da procuratore privo dello "ius postulandi", perché iscritto all'albo di altro distretto.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 417, Cod. Civ. art. 418, Cod. Proc. Civ. art. 82 CORTE COST., Regio Decr. Legge 27/11/1933 num. 1578 art. 5 CORTE COST., Regio Decr. Legge 27/11/1933 num. 1578 art. 6 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)