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Sez. 1, Sentenza n. 2760 del 19/09/1972 (Rv. 360442 - 01)

ELEZIONI - ELETTORATO - PASSIVO - COMPATIBILITA ED INCOMPATIBILITA - CAUSE DI INELEGGIBILITA A CONSIGLIERE COMUNALE - CONTRIBUENTE MOROSO - LEGGE N 280 DEL 1971 - APPLICABILITA AI GIUDIZI PENDENTI - CONTRIBUENTE MOROSO CHE NON ABBIA RICEVUTO L'AVVISO DI MORA - ELEGGIBILITA.*
Stato
decisa il 1972-09-19
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/360442-01

ELEZIONI - ELETTORATO - PASSIVO - COMPATIBILITA ED INCOMPATIBILITA - CAUSE DI INELEGGIBILITA A CONSIGLIERE COMUNALE - CONTRIBUENTE MOROSO - LEGGE N 280 DEL 1971 - APPLICABILITA AI GIUDIZI PENDENTI - CONTRIBUENTE MOROSO CHE NON ABBIA RICEVUTO L'AVVISO DI MORA - ELEGGIBILITA.*

L'articolo unico della legge 22 maggio 1971, n 280, ha carattere innovativo della disposizione dell'art 15 n 9 del tu 16 maggio 1960, n 570. Esso, tuttavia, come jus superveniens si applica ai rapporti tuttora pendenti oggetto di giudizio sulla applicazione della norma primitiva. Non e, pertanto, ineleggibile a consigliere comunale chi pur essendo debitore di alcune rate, gia scadute, d'imposta di famiglia non abbia ancora ricevuto la notifica dell'avviso di mora. (Conf 2223'72, mass n 359523).*

Riferimenti normativi: Legge 29/01/1958 num. 645 art. 201, Legge 16/05/1960 num. 570 art. 15 CORTE COST., Legge 22/05/1971 num. 280 art. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)