Sez. 6, Sentenza n. 1946 del 15/05/1996 Cc. (dep. 21/06/1996) Rv. 205439 - 01
Procedimenti speciali - Patteggiamento - Sentenza - In genere | Condizioni del patteggiamento risultanti da un'istanza del difensore accompagnata da parere favorevole del P.M. - Sentenza di patteggiamento conforme al contenuto dell'istanza - Legittimità - Possibilità di eccepire successivamente un errore nella redazione dell'istanza - Irrilevanza - Dichiarazione del P.M. che conferma i diversi termini dell'accordo - Irrilevanza.
Procedimenti speciali - Patteggiamento - Sentenza - In genere
Con la sentenza di patteggiamento il G.I.P. accoglie le condizioni raggiunte nell'accordo tra le parti e, quando tale accordo sia contenuto in una istanza del difensore corredata da un'esplicita espressione di consenso da parte del Pubblico Ministero, solo tale documento assume rilievo ai fini della determinazione assunta dal giudice. (Nell'affermare il principio di cui in massima la Corte ha confermato la sentenza di patteggiamento emessa dal G.I.P. corrispondente ai termini indicati nell'istanza presentata dal difensore, nel caso di specie con la previsione della sospensione condizionale della pena, a nulla rilevando che lo stesso difensore aveva successivamente eccepito un errore nella predisposizione dell'istanza e che dal verbale dell'udienza risultasse una dichiarazione del P.M., successiva all'emanazione della sentenza, con la quale si confermava che effettivamente era stato raggiunto l'accordo in ordine alla conversione della pena detentiva in pecuniaria).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 444 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 444 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 445 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 445 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)