Sez. T, Ordinanza n. 23287 del 15/07/2026 (Rv. 679508-01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - DISPOSIZIONI COMUNI AI VARI GRADI DEL PROCEDIMENTO - NOTIFICAZIONI - IN GENERE | Processo tributario - Termine breve per la impugnazione - Notificazione della sentenza - Rispetto delle formalità ex art. 38, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992 - Necessità - Esclusione.
TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - DISPOSIZIONI COMUNI AI VARI GRADI DEL PROCEDIMENTO - NOTIFICAZIONI - IN GENERE
Nel processo tributario, ai fini del decorso del termine breve d'impugnazione rileva unicamente la notificazione della sentenza e non anche il rispetto delle altre formalità procedurali previste dall'art. 38, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992 (deposito dell'originale o della copia autentica dell'originale notificato), la cui funzione è soltanto quella di consentire la verifica della regolarità della notifica ove contestata, con la conseguenza che, ove la parte destinataria non contesti alcunché, ovvero ammetta specificamente d'avere ricevuto notifica della sentenza, si applica il termine breve previsto dall'art. 51, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992 e non quello semestrale, previsto dall'ultimo comma di tale disposizione per l'ipotesi in cui nessuna delle parti provvede alla notificazione della sentenza.
Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 38 com. 2, Decreto Legisl. 14/11/2024 num. 175 art. 87
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)