Sez. L, Sentenza n. 955 del 24/01/2012 (Rv. 621250 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ISTITUTI O ENTI DI ASSICURAZIONE SOCIALE - ORGANI - PERIFERICI | Legittimazione del Direttore di sede provinciale INPS a emettere ordinanza ingiunzione - Sussistenza - Fondamento.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ISTITUTI O ENTI DI ASSICURAZIONE SOCIALE - ORGANI - PERIFERICI
Il Direttore della sede provinciale dell'I.N.P.S. è legittimato a emettere ordinanze ingiunzioni per le violazioni relative all'omissione, totale o parziale, di contributi e premi, anche senza delega del Presidente dell'Istituto, posto che l'art. 4, comma 2, del d.lgs. 30 marzo 2011, n. 165, ha ribadito, in continuità con la disciplina previgente, che a tali dirigenti spetta l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi, compresi quelli che impegnano l'amministrazione verso l'esterno.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 4 com. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)