Sez. 1 - , Ordinanza n. 5663 del 26/02/2019 (Rv. 652820 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - ORGANI - IN GENERE | Concordato preventivo - Cessione dei beni ai creditori - Sospensione della prescrizione - Inapplicabilità - Fondamento.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - ORGANI - IN GENERE
Il concordato preventivo mediante cessione dei beni ai creditori comporta il trasferimento agli organi della procedura non della proprietà dei beni, ma dei soli poteri di gestione finalizzati alla liquidazione. Ne consegue che l'art. 2941, n. 6, c.c., non è applicabile estensivamente ai rapporti tra debitore e creditori del concordato preventivo in questione, poichè la titolarità dell'amministrazione dei beni ceduti spetta esclusivamente al liquidatore, il quale la esercita non in nome o per conto dei creditori concordatari, ma nel rispetto delle direttive impartite dal tribunale, secondo l'art. 182 l.fall., nel testo vigente "ratione temporis" (anteriore alle modifiche di cui al d.lgs. n. 169 del 2007).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2941 lett. 6, Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 167, Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 182, Decreto Legisl. 12/09/2007 num. 169
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)