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Corte costituzionale

Corte cost., Ordinanza n. 117 del 1964

Decisione
decisa il 1964-12-16, depositata il 1964-12-22
ECLI
ECLI:IT:COST:1964:117
Massime
1

Massime (1)

Massima n. 2269

  • Leggi delegate
  • Decreto delegato emanato dopo il periodo assegnato per l'esercizio del potere delegato
  • Circolazione stradale
  • Codice della strada
  • Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale del D.P.R. 27 ottobre 1958 n. 956. giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale
  • Questione già decisa nel senso della non fondatezza
  • Nuova proposizione della stessa questione senza addurre nuovi elementi.
Leggi la massima
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale del D.P.R. 27 ottobre 1958, n. 956, con cui sono state emanate le norme delegate sulla circolazione stradale, in riferimento agli artt. 76 e 77 Cost., già dichiarata non fondata con sent. n. 163 del 1963 (nella considerazione che le leggi 24 gennaio 1959 n. 4 e 26 aprile 1959 n. 207, con il prolungamento disposto dalla entrata in vigore del decreto delegato ebbero a prendere atto del ritardo intercorso nella pubblicazione della legge delegante) e riproposta senza prospettare nuovi profili che possano indurre ad un riesame. - S. n. 163/1963.

Norme impugnate

  • d.P.R. 27 ottobre 1958, n. 596

Parametri

Epigrafe

ha deliberato in camera di consiglio la seguente nei giudizi di legittimità costituzionale del T. U. 27 ottobre 1958, n. 956, in relazione alla legge 4 febbraio 1958, n. 572, in riferimento agli artt. 76 e 77 della Costituzione, promossi con ordinanze, tutte del 19 ottobre 1963, del Pretore di Ariano Irpino nel corso di tre procedimenti penali a carico di Stiscia Giuseppe, Pallavanti Antonino e Caccese Antonio, iscritte ai nn. 124, 125 e 126 del Registro ordinanze 1964 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, n. 212 del 29 agosto 1964. Udita nella camera di consiglio del 6 novembre 1964 la relazione del Giudice Costantino Mortati.
punto 1
Ritenuto che con le ordinanze su indicate è stata proposta questione di legittimità costituzionale del D.P.R. 27 ottobre 1958, n. 956, con cui vennero emanate le norme delegate sulla circolazione stradale (erroneamente indicato nelle ordinanze come testo unico), nella considerazione che il decreto di approvazione del medesimo è stato emanato dopo che era scaduto il periodo assegnato per l'esercizio del potere delegato dalla legge n. 572 del 1958; che nessuna delle parti si è costituita in giudizio;
punto 2
Considerato che questa Corte, con la sentenza n. 163 del 19 dicembre 1963 ha ritenuto non fondata la questione di legittimità costituzionale che era stata sollevata dai Pretori di Lendinara e di Udine, nei confronti del D.P.R. 27 ottobre 1958, n. 956 (nella considerazione che le leggi 24 gennaio 1959, n. 4, e 26 aprile dello stesso anno, n. 207, con il prolungamento disposto dell'entrata in vigore del decreto delegato, ebbero a prendere atto del ritardo intercorso nella pubblicazione della legge delegante); che le ordinanze del Pretore di Ariano Irpino ripropongono la questione già decisa senza prospettarla sotto nuovi profili, che possano indurre ad un suo riesame;
punto 3
Visti gli artt. 26, secondo comma, e 29 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e l'art. 9, secondo comma, delle Norme integrative pei giudizi davanti alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale del D.P.R. 27 ottobre 1958, n. 956. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 dicembre 1964. GASPARE AMBROSINI - ANTONINO PAPALDO - NICOLA JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO BONIFACIO.

Fonte: Corte costituzionale, dati aperti, CC BY-SA 3.0. Le massime provengono dagli stessi dati aperti, con la stessa licenza. Fonti e licenze