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Sez. 2, Sentenza n. 2309 del 16/04/1981 (Rv. 413049 - 01)

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - COMPROPRIETA INDIVISA - COMUNIONE INCIDENTALE - SCIOGLIMENTO - IN GENERE - COMUNIONE INCIDENTALE IMPROPRIA O DI GODIMENTO - SCIOGLIMENTO - DISCIPLINA APPLICABILE - RICORSO AL CRITERIO DI COMMUTAZIONE EX ART 547 COD CIV - INAMMISSIBILITA.*
Stato
decisa il 1981-04-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/413049-01

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - COMPROPRIETA INDIVISA - COMUNIONE INCIDENTALE - SCIOGLIMENTO - IN GENERE - COMUNIONE INCIDENTALE IMPROPRIA O DI GODIMENTO - SCIOGLIMENTO - DISCIPLINA APPLICABILE - RICORSO AL CRITERIO DI COMMUTAZIONE EX ART 547 COD CIV - INAMMISSIBILITA.*

Allo scioglimento di una comunione incidentale impropria o di godimento debbono applicarsi - qualora si tratti di beni indivisibili - le specifiche norme dettate in materia di divisione ereditaria ed espressamente richiamate dall'art 1116 cod civ (assegnazione dei beni ai compartecipi aventi diritto alla quota maggiore, con addebito dell'eccedenza; vendita dei beni con ripartizione del prezzo tra i compartecipi; ecc), senza che possa farsi ricorso al criterio di commutazione dell'usufrutto in rendita vitalizia, previsto dall'art 547 cod civ, che costituisce una norma di carattere eccezionale, non applicabile in via analogica a situazioni gia disciplinate da una precisa normativa.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 547 CORTE COST., Cod. Civ. art. 720, Cod. Civ. art. 1111, Cod. Civ. art. 1116

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)