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Sez. L, Sentenza n. 4152 del 17/12/1975 (Rv. 378484 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAM - IN GENERE - MOGLIE DI UN PENSIONATO DELL'ASSICURAZIONE GENERALE DI INVALIDITA E VECCHIAIA - ASSISTENZA DELL'INAM QUALE FAMILIARE DI PENSIONATO - CONSEGUIMENTO DELLA TITOLARITA DI PROPRIA PENSIONE COME COLTIVATRICE DIRETTA - MANCATA OPZIONE PER LA ASSISTENZA DI MALATTIA DA PARTE DELLA CASSA MUTUA - DIRITTO ALL'ASSISTENZA DELL'INAM - SUSSISTENZA - CANCELLAZIONE DAGLI ELENCHI DEGLI AVENTI DIRITTO - INTERESSE AD AGIRE PER IL RICONOSCIMENTO DEL DIRITTO ALL'ASSISTENZA - SUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1975-12-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/378484-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAM - IN GENERE - MOGLIE DI UN PENSIONATO DELL'ASSICURAZIONE GENERALE DI INVALIDITA E VECCHIAIA - ASSISTENZA DELL'INAM QUALE FAMILIARE DI PENSIONATO - CONSEGUIMENTO DELLA TITOLARITA DI PROPRIA PENSIONE COME COLTIVATRICE DIRETTA - MANCATA OPZIONE PER LA ASSISTENZA DI MALATTIA DA PARTE DELLA CASSA MUTUA - DIRITTO ALL'ASSISTENZA DELL'INAM - SUSSISTENZA - CANCELLAZIONE DAGLI ELENCHI DEGLI AVENTI DIRITTO - INTERESSE AD AGIRE PER IL RICONOSCIMENTO DEL DIRITTO ALL'ASSISTENZA - SUSSISTENZA.*

La moglie di un pensionato dell'Assicurazione generale di invalidita e vecchiaia, la quale gia fruisca dell'assistenza di malattia da parte dell'INAM, nella qualita appunto di familiare di pensionato, ove consegua la titolarita di propria pensione come coltivatrice diretta, in forza della legge 29 maggio 1967 n 369, ma non effettui, nei modi e nei termini di cui all'art 1 della legge 26 luglio 1965 n 975, l'opzione in favore dell'assistenza di malattia da parte della cassa mutua per i coltivatori diretti, mantiene integro, fino al decesso del marito, il diritto all'assistenza dell'INAM e non puo essere da quest'ultimo cancellata dall'elenco degli aventi diritto; ove cio si verifichi, va riconosciuto l'interesse dell'assicurato ad agire per far accertare il diritto del familiare all'assistenza, in considerazione del pericolo concreto ed attuale di pregiudizio per il diritto medesimo, in caso di insorgenza di malattia, a seguito di detta cancellazione. (V 133/74, mass n 367703).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Legge 04/08/1955 num. 692 art. 1, Legge 26/07/1965 num. 975 art. 1, Legge 29/05/1967 num. 369

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)