Sez. 2, Sentenza n. 4883 del 26/04/1993 (Rv. 482043 - 01)
Impugnazioni civili - Appello - Poteri del collegio - Rimessione della causa al giudice di primo grado - Per mancata integrazione del contraddittorio di primo grado | Intervento in appello del litisconsorte pretermesso - Richiesta da parte sua di decisione della causa come in primo grado - Opposizione delle altre parti alla prosecuzione del giudizio - Insussistenza di pregiudizio per le stesse - Rimessione della causa al giudice di primo grado - Esclusione - Decisione sul gravame - Necessità.
Impugnazioni civili - Appello - Poteri del collegio - Rimessione della causa al giudice di primo grado - Per mancata integrazione del contraddittorio di primo grado
Nell'ipotesi in cui il litisconsorte necessario pretermesso intervenuto volontariamente in appello accetti la causa nello stato e nel grado in cui essa si trova, chiedendo che la stessa sia decisa come era stata decisa in "prime cure" senza il suo intervento, e nessuna delle altre parti, che si sia opposta alla prosecuzione del giudizio, risulti privata, a seguito ed in conseguenza di tale prosecuzione, di facoltà processuali non già altrimenti pregiudicate, il giudice d'appello non deve rimettere la causa al giudice di primo grado ai sensi dell'art. 354 cod. proc. civ., ma deve trattenere la stessa e decidere sul gravame.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 344, Cod. Proc. Civ. art. 354 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)