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Sez. L, Sentenza n. 14868 del 24/06/2009 (Rv. 608748 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - IN GENERE (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) | Facoltà negoziale di sostituzione per assenza - Compatibilità con il lavoro subordinato - Condizioni - Carattere personale della prestazione - Sussistenza - Limiti - Possibilità, da parte del lavoratore, di farsi sostituire - Condizioni - Conseguenze - Utilizzabilità quale criterio di discrimine con il lavoro autonomo - Sussistenza.
Stato
decisa il 2009-06-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/608748-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - IN GENERE (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI)

Il lavoro subordinato è caratterizzato dall'obbligo del lavoratore di eseguire personalmente la prestazione e soltanto in via eccezionale, per la natura della prestazione stessa e con il consenso del datore di lavoro, è possibile che il lavoratore medesimo si faccia sostituire in caso di assenza. Ne consegue la legittimità della decisione di merito che ravvisi, in tale possibilità, uno degli elementi del lavoro autonomo, unitamente all'assenza di un orario di lavoro predeterminato, all'inesistenza del diritto alle ferie, alla previsione di un compenso non fisso ma a percentuale ed all'uso di un veicolo proprio.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2094, Cod. Civ. art. 2222

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)