diritto.io

Sez. U, Sentenza n. 24045 del 26/07/2026 (Rv. 679485-02)

CITTADINANZA - IN GENERE | Minore non emancipato - Cittadinanza italiana per ius sanguinis e cittadinanza di altra nazione per ius soli - Minore bipolide dalla nascita - Perdita della cittadinanza italiana da parte del genitore - Conseguenze - Conservazione della cittadinanza salvo rinunzia - Sussistenza - Rapporto fra gli artt. 7 e 12 della l. n. 555 del 1912.
Stato
decisa il 2026-07-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/679485-02

CITTADINANZA - IN GENERE

Ai sensi dell'art. 7 della l. n. 555 del 1912, il minore non emancipato, nato all'estero da cittadino o cittadina italiano in uno Stato di residenza ove la cittadinanza si acquisti a titolo originario per effetto dello ius soli, è bipolide di diritto dalla nascita e conserva la cittadinanza italiana anche in caso di naturalizzazione o perdita della stessa da parte del genitore cittadino italiano, salve diverse disposizioni speciali stipulate in senso contrario con trattati internazionali o sua eventuale rinunzia ritualmente intervenuta una volta raggiunta la maggiore età od ottenuta l'emancipazione; diversamente, ai sensi del successivo art. 12, il minore non emancipato che abbia esclusivamente la cittadinanza italiana può subire gli effetti della perdita della cittadinanza da parte del genitore con cui condivide la residenza, ove, per la legislazione dello Stato estero, possa acquistare, a titolo non originario, quella straniera.

Legge 13/06/1912 num. 555 art. 7, Legge 13/06/1912 num. 555 art. 12

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)