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Sez. L, Sentenza n. 6698 del 07/12/1982 (Rv. 424328 - 01)

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - BENEFICI COMBATTENTISTICI - APPLICABILITÀ - PRESUPPOSTI - RAGGIUNGIMENTO DA PARTE DEL LAVORATORE DI SESSANTA ANNI DI ETÀ E DI TRENTACINQUE ANNI DI CONTRIBUZIONE AL MOMENTO DELLA CESSAZIONE DEL SERVIZIO - ACCERTAMENTI NECESSARI.*
Stato
decisa il 1982-12-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/424328-01

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - BENEFICI COMBATTENTISTICI - APPLICABILITÀ - PRESUPPOSTI - RAGGIUNGIMENTO DA PARTE DEL LAVORATORE DI SESSANTA ANNI DI ETÀ E DI TRENTACINQUE ANNI DI CONTRIBUZIONE AL MOMENTO DELLA CESSAZIONE DEL SERVIZIO - ACCERTAMENTI NECESSARI.*

L'applicazione dei benefici combattentistici, previsti dall'art. 3 della legge 24 maggio 1970 n. 336 a favore dei lavoratori ex combattenti, ha per presupposto il collocamento a riposo anticipato a domanda del dipendente, il che richiede che tale istanza sia presentata in costanza del rapporto di lavoro e per una data in cui non si sia già verificata la cessazione del rapporto stesso per altra causa prevista dalla legge o dalla normativa contrattuale. Pertanto, a tal fine, nel caso di raggiungimento da parte del lavoratore dei sessanta anni di età e dei trentacinque anni di contribuzione al momento della cessazione del servizio, il giudice deve accertare se in base alla contrattazione collettiva tali fatti costituiscano causa di risoluzione automatica del rapporto di lavoro o semplice termine di scadenza della garanzia di stabilità, con attribuzione al datore di lavoro del potere di recedere ad nutum dal rapporto, con la conseguenza che ove il datore di lavoro non abbia manifestato la sua volontà di recesso, la domanda di cessazione dal servizio per tale data concreta un anticipato collocamento a riposo a domanda dell'interessato, con diritto al godimento dei benefici combattentistici. (Conf 3103/80, mass n 406883; (V 3268/82, mass n 421229; (V 3148/82, mass n 421092).*

Riferimenti normativi: Legge 24/05/1970 num. 336 art. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)