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Sez. 3 - , Sentenza n. 41230 del 17/01/2018 Ud. (dep. 25/09/2018) Rv. 274064 - 01

IMPUGNAZIONI (Cod. proc. pen. 1988) - SPESE | Appello principale proposto dal pubblico ministero - Appello incidentale dell'imputato - Dichiarazione di inammissibilità dell'appello incidentale - Condanna dell'appellante in via incidentale al pagamento delle spese del procedimento in favore della parte civile - Legittimità - Condizioni.
Stato
decisa il 2018-01-17
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/274064-01

IMPUGNAZIONI (Cod. proc. pen. 1988) - SPESE

Nell'ipotesi di impugnazione della sentenza di primo grado proposta dal pubblico ministero e di appello incidentale dell'imputato, la parte civile ha diritto al pagamento delle spese processuali sostenute in grado di appello, da porsi a carico dell'imputato, purché la sua partecipazione al giudizio sia dipesa dall'impugnazione incidentale, anche in caso di sua inammissibilità, sempre che, nel giudizio, l'imputato sia condannato, mentre nell'ipotesi in cui questi sia stato assolto, sia in primo, sia in secondo grado, non può essere condannato alla rifusione di tali spese.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 592, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 595 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 598, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 541 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)