Sez. 6, Ordinanza n. 3246 del 29/10/1971 Cc. (dep. 18/01/1972) Rv. 119860 - 01
COMPETENZA PENALE - CONFLITTI - IN GENERE - COMPETENZA PER LA RISOLUZIONE DEI CONFLITTI - APPARTIENE FUNZIONALMENTE ALLA CORTE DI CASSAZIONE - PROVVEDIMENTO DEL GIUDICE DI MERITO CHE RESPINGE UNA DENUNCIA DI CONFLITTO - E PROVVEDIMENTO ABNORME.*
COMPETENZA PENALE - CONFLITTI - IN GENERE - COMPETENZA PER LA RISOLUZIONE DEI CONFLITTI - APPARTIENE FUNZIONALMENTE ALLA CORTE DI CASSAZIONE - PROVVEDIMENTO DEL GIUDICE DI MERITO CHE RESPINGE UNA DENUNCIA DI CONFLITTO - E PROVVEDIMENTO ABNORME.*
La risoluzione dei conflitti spetta funzionalmente, ed in via esclusiva, alla Corte di Cassazione; e anche quando il denunciato conflitto sia inesistente, tale inesistenza deve essere riconosciuta e dichiarata esclusivamente dalla Corte di Cassazione, e non da altri giudici. Il provvedimento con il quale un giudice di merito rigetta una denuncia di conflitto, manifestamente infondata per inesistenza di conflitto, e pertanto un provvedimento abnorme, che deve essere annullato senza rinvio.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 51 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 53
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)