REGOLAMENTO (CEE) N. 1544/69 DEL CONSIGLIO del 23 luglio 1969 relativo al trattamento tariffario applicabile alle merci contenute nei bagagli personali dei viaggiatori
Testo in vigore al
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 28,
visto il progetto di regolamento presentato dalla Commissione,
considerando che, a seguito dell'entrata in vigore della tariffa dogarale comune il 1 * luglio 1968, è opportuno rivedere sul piano comunitario l'insieme delle norme relative al trattamento tariffario delle merci contenute nei bagagli personali dei viaggiatori;
considerando che la liquidazione dei dazi doganali ai quali possono essere assoggettate queste merci pone ai servizi doganali problemi complessi, a causa del volume di tale traffico, dell'esigenza di rapidità che esso impone e della varieta delle merci importate che generalmente rappresentano, per ogni voce tariffaria, un valore imponibile esiguo;
considerando che risulta quindi necessario prevedere un regime comunitario di agevolazioni tariffarie nell'ambito del traffico di viaggiatori tra i paesi terzi e la Comunità;
considerando che queste agevolazioni devono limitarsi alle importazioni prive di carattere commerciale di merci effetuate da viaggiatori,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Titolo I. Franchigie
Art. 1
1. Si applica la franchigia dai dazi della tariffa doganale comune alle merci contenute nei bagagli personali dei viaggiatori, a condizione che si tratti di importazioni prive di ogni carattere commerciale e che il valore globale di tali merci, per persona, non superi venticinque unità di conto.
2. Per i viaggiatori di età inferiore a quindici anni, gli Stati membri hanno la facoltà di ridurre la suddetta franchigia fino a dieci unità di conto.
3. Qualora il valore globale di più merci superi, per persona, rispettivamente l'ammontare di venticinque unità di conto o quello fissato a norma del paragrafo 2, la franchigia è accordata, sino a concor renza di tali ammontari, per le merci che, importate separatamente, avrebbero potuto beneficiare della franchigia stessa. Non è ammesso alcun frazionamento del valore delle singole merci.
Art. 2
1.
Per quanto riguarda le merci elencate in appresso, i seguenti limiti quantitativi si applicano all'importazione in franchigia dai dazi della tariffa doganale comune:
a) prodotti del tabacco:
— quando si tratta di viaggiatori non residenti in Europa:
— quando si tratta di viaggiatori residenti in Europa:
b) bevande alcoliche:
— bevande distillate e bevande alcoliche di gradazione alcolica superiore a 22 *: 1 bottiglia standard (da l 0,70 a l 1) _
— bevande distillate e bevande alcoliche, aperitivi a base di vino o di alcole, di gradazione alcolica pari o inferiore a 22 *; vini spumanti, vini tranquilli: in totale 2 litri;
— vini tranquilli: in totale 2 litri
c) profumi: 50 grammi
non oltre 400 sigarette
oppure 200 sigaretti (sigari di peso massimo di 3 grammi al pezzo)
oppure 100 sigari
oppure 500 grammi di tabacco da fumo
200 sigarette
oppure 100 sigaretti (sigari di peso massimo di 3 grammi al pezzo)
oppure 50 sigari oppure 250 grammi di tabacco da fumo;
oppure
e
e
acque di toletta: 1/4 di litro.
2. I viaggiatori di età inferiore ai quindici anni non beneficiano di alcuna franchigia per le merci di cui al paragrafo 1, lettere a) e b).
3. Nei limiti quantitativi fissati al paragrafo 1 e tenuto conto delle restrizioni previste al paragrafo 2, il valore delle merci elencate al paragrafo 1 non e preso in considerazione per la determinazione della franchigia di cui all'articolo 1.
Art. 3
Per la determinazione della franchigia di cui all'articolo 1, non viene preso in considerazione il valore:
— degli effetti personali temporaneamente importati o reimportati in seguito alla loro esportazione temporanea;
— dei libri, dei giornali e delle pubblicazioni periodiche.
Art. 4
Gli Stati membri hanno la facolta di ridurre il valore e/o i quantitativi delle merci da ammettere in franchigia qualora esse siano importate:
— nell'ambito del traffico frontaliero;
— dal personale dei mezzi di trasporto utilizzati nel traffico tra i paesi terzi e la Comunita.
Titolo II. Tassazione forfettaria
Art. 5
1. Quando le franchigie di cui all'articolo 1 e/o all'articolo 2, paragrafo 1, sono esaurite, un dazio doganale forfettario del 10 per cento ad valorem è applicabile alle merci contenute nei bagagli personali dei viaggiatori a condizione che si tratti di importazioni prive di ogni carattere commerciale, il cui valore globale non supera, per persona, ottantacinque unità di conto.
2. Il valore globale di cui al paragrafo 1 è determinato:
— tenendo conto del valore delle merci che hanno beneficiato della franchigia di cui all'articolo 1, sino a concorrenza degli ammontari previsti in detto articolo,
— non tenendo conto del valore delle merci che hanno beneficiato della franchigia di cui all'articolo 2, paragrafo 1.
3. Nessuna merce del capitolo 24 della tariffa doganale comune puo beneficiare del dazio doganale forfettario di cui al paragrafo 1.
Art. 6
Il dazio doganale forfettario di cui all'articolo 5 non è applicabile qualora, prima che sia effettuata la tassazione delle merci in base a tale dazio forfettario, il viaggiatore abbia domandato che alle merci stesse siano applicati i loro dazi doganali. In tal caso tutte le merci oggetto dell'importazione vengono assoggettate ai dazi loro propri, ad eccezione e sino a concorrenza delle franchigie di cui all'articolo 1 e/o all'articolo 2, paragrafo 1.
Titolo III. Disposizioni generali
Art. 7
Ai fini dell'applicazione del presente regolamento sono considerate prive di ogni carattere commerciale le importazioni che:
a) presentano carattere occasionale e
b) riguardano esclusivamente merci riservate all'uso personale o familiare dei viaggiatori o destinate ad essere offerte in dono, purchè esse, per la loro natura o quantità, non facciano sorgere il dubbio che l'importazione avvenga per motivi commerciali.
Art. 8
Gli Stati membri hanno la facoltà di arrotondare l'importo in moneta nazionale risultante dal cambio degli importi in unità di conto previsti agli articoli 1 e 5.
Art. 9
Nella prima parte, titolo II B, dell'allegato al regolamento (CEE) n. 950/68 del Consiglio, del 28 giugno 1968, relativo alla tariffa doganale comune1, sono soppresse le seguenti parole:
a) al paragrafo 1: "o contenute nei bagagli personali dei viaggiatori"
b) al paragrafo 3: "o il viaggiatore".
Art. 10
Ogni Stato membro informa la Commissione delle disposizioni che esso adotta per l'applicazione del presente regolamento.
La Commissione comunica tali informazioni agli altri Stati membri.
Art. 11
Il presente regolamento entra in vigore il 1 * settembre 1969.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addi 23 luglio 1969. Per il Consiglio Il Presidente J. M. A. H. LUNS