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Per l'unificazione amministrativa del Regno d'Italia

Testo vigente

Titolo VII. Ordinamento generale del servizio del genio civile.

Capo unico. Disposizioni transitorie.

Art. 366

1. Le disposizioni contenute nel titolo VII della legge 20 novembre 1859, n.° 3754, sull'ordinamento del Genio civile sono per ora mantenute in vigore, in quanto non siano o modificate da disposizioni gia' emanate, o contrarie alla presente legge.

2. Al principio dell'anno 1866 il Governo del Re presentera' al Parlamento un progetto di legge per il definitivo ordinamento del corpo reale del Genio civile, e per il ruolo normale del personale.

Art. 367

1. Intanto sara' stabilito con decreto reale un ruolo provvisorio del personale del Genio civile che restera' al servizio del Governo nella misura dei fondi, che saranno stanziati nel bilancio del Ministero dei lavori pubblici.

Art. 368

1. Le provincie che gia' non l'avessero dovranno istituire un proprio personale d'ingegneri ed altri agenti tecnici pel servizio dei lavori pubblici di loro pertinenza.

2. Il personale che a tutte le provincie fosse per occorrere per il servizio delle opere pubbliche nei primi tre anni dalla attuazione della presente legge sara' scelto fra gli uffiziali del Genio civile ed impiegati dello Stato in servizio od in disponibilita'.

Art. 369

1. Pubblicata la classificazione delle strade nazionali, di cui al titolo II, capo I, sezione I, della presente legge, il Governo del Re, sentito il Consiglio di Stato, stabilira' con decreto reale la quota complessiva degli stipendi del personale del Genio civile da passarsi al servizio delle provincie, non che il corrispondente numero complessivo per classe degli ufficiali del Genio civile.

2. Nello stesso decreto reale sara' pure fatto il riparto per ciascuna provincia della quota complessiva degli stipendi del personale che deve assumere a suo carico.

Art. 370

1. La quota da assegnarsi a ciascuna provincia, secondo l'articolo antecedente, sull'importo totale degli stipendi che ora sono a carico dello Stato pel Genio civile sara' determinata dal rapporto che, prendendo a base i bilanci dello Stato e delle provincie per gli anni 1863 e 1864, esiste fra la somma complessiva di spese che gia' sono e andranno a carico di ciascuna provincia in forza di questa legge, e la somma complessiva delle spese a carico dello Stato e delle provincie per servizi affidati al Genio civile.

Art. 371

1. La scelta del personale che passera' a carico delle provincie sara' fatta per decreto reale sentite le proposte dei Consigli provinciali.

2. Questo personale avra' il trattamento che dalla legge comunale e provinciale e' attribuito agl'impiegati governativi che passano al servizio delle provincie.