Sez. 1, Sentenza n. 7442 del 08/05/1998 Ud. (dep. 24/06/1998) Rv. 210805 - 01
REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - PRESCRIZIONE | Sospensione - Sospensione prevista dall'art. 16 della legge n. 152 del 1975 - Cessata vigenza di questa norma a seguito dell'entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale - Esclusione - Ragione.
REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - PRESCRIZIONE
Poiché la prescrizione dei reati ha natura sostanziale, le norme che ne regolano la durata e ne fissano la decorrenza non possono che avere portata sostanziale, e non semplicemente processuale. Ne consegue che la disposizione dell'art. 16 della legge n. 152 del 1975, contemplante alcune cause speciali di sospensione della prescrizione, è tuttora in vigore, non trovando per essa applicazione l'art. 35 della stessa legge. secondo cui le disposizioni processuali di quest'ultima si applicano sino all'entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 157 CORTE COST., Cod. Pen. art. 159 CORTE COST. PENDENTE, Legge 22/05/1975 num. 152 art. 16, Legge 22/05/1975 num. 152 art. 35
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)