Sez. 1, Sentenza n. 13759 del 12/06/2009 (Rv. 608647 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO ONEROSO, PAGAMENTI E GARANZIE - IN GENERE | Art. 11 d.lgs. n. 231 del 2002 - Patto di riservato dominio - Opponibilità ai creditori - Condizioni - Conseguenze.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO ONEROSO, PAGAMENTI E GARANZIE - IN GENERE
In tema di revocatoria fallimentare, l'art. 11 del d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, emanato in attuazione della direttiva 2000/35/CE, il quale stabilisce che la riserva di proprietà, preventivametne concordata per iscritto tra l'acquirente ed il venditore, è opponibile ai creditori del compratore se è confermata nelle singole fatture delle successive forniture aventi data certa anteriore al pignoramento e regolarmente registrate nelle scritture contabili, non si applica ai contratti conclusi prima dell'8 agosto 2002; pertanto, con riguardo a tali contratti, il terzo che invochi in proprio favore il patto di riservato dominio deve provare che tale patto abbia data certa anteriore ai sensi dell'art. 1524 cod. civ., anche nel caso in cui i beni, oggetto dell'azione revocatoria abbiano cessato di essere nel possesso del fallito anteriormente alla dichiarazione di fallimento, in quanto il carattere recuperatorio dell'attivo proprio di questa azione comporta che gli effetti della dichiarazione di fallimento siano anticipati al momento in cui è stato compiuto l'atto revocato, purchè nei limiti del periodo sospetto.
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 45, Legge Falliment. art. 67 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1523, Cod. Civ. art. 1524, Decreto Legisl. 09/10/2002 num. 231 art. 11 com. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)