Sez. L, Sentenza n. 5421 del 15/05/1991 (Rv. 472161 - 01)
Previdenza (assicurazioni sociali) - Contributi assicurativi - Versamento | Indebito - Ripetizione - Interessi moratori e risarcimento del maggior danno - Spettanza - Decorrenza.
Previdenza (assicurazioni sociali) - Contributi assicurativi - Versamento
Il rimborso dei contributi previdenziali versati in misura maggiore di quella dovuta costituisce oggetto di un'obbligazione pecuniaria che trova la sua fonte nella legge (art. 2033 cod. civ.) e che è assoggettata, nei limiti dell'intrinseca compatibilità, alle norme dettate in generale per le obbligazioni pecuniarie e, in particolare, alla disposizione dell'art. 1224, secondo comma, cod. civ., in tema di danni per il ritardo nell'adempimento; consegue che, anche nel caso di obbligazione nascente dal pagamento di contributi indebiti, il creditore ha diritto, oltre agli interessi (moratori) ai sensi dell'art. 2033 citato, al risarcimento del maggior danno ai sensi del secondo comma dell'art. 1224, gli uni e l'altro da calcolare con decorrenza da una medesima data, la quale, nel caso buona fede dell'"accipiens", coincide con la data di proposizione della domanda, intendendosi per tale solo quella giudiziale.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)