Sez. L, Sentenza n. 5753 del 21/11/1985 (Rv. 442945 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE PER LE MALATTIE PROFESSIONALI - MALATTIE PROFESSIONALI - DENUNCIA DELL'ASSICURATO - QUALIFICAZIONE DELLA MALATTIA - NECESSITÀ - ESCLUSIONE - INDICAZIONE DELLA SINTOMATOLOGIA ACCUSATA DALL'AMMALATO E RILEVATA DAL MEDICO CERTIFICATORE - SUFFICIENZA - CONSEGUENZE - MODIFICAZIONE SUCCESSIVA IN SEDE AMMINISTRATIVA O NELLE VARIE FASI GIUDIZIARIE DELLA QUALIFICAZIONE NEL QUADRO DELLA MEDESIMA SINTOMATOLOGIA - IRRILEVANZA.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE PER LE MALATTIE PROFESSIONALI - MALATTIE PROFESSIONALI - DENUNCIA DELL'ASSICURATO - QUALIFICAZIONE DELLA MALATTIA - NECESSITÀ - ESCLUSIONE - INDICAZIONE DELLA SINTOMATOLOGIA ACCUSATA DALL'AMMALATO E RILEVATA DAL MEDICO CERTIFICATORE - SUFFICIENZA - CONSEGUENZE - MODIFICAZIONE SUCCESSIVA IN SEDE AMMINISTRATIVA O NELLE VARIE FASI GIUDIZIARIE DELLA QUALIFICAZIONE NEL QUADRO DELLA MEDESIMA SINTOMATOLOGIA - IRRILEVANZA.*
L'art. 53 del d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 (T.U. Delle Disposizioni per l'Assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali) non fa Obbligo allo assicurato di qualificare la malattia professionale denunciata, prescrivendo soltanto che alle denunce sia allegata "una relazione particolareggiata della sintomatologia accusata dall'ammalato stesso e di quella rilevata dal medico certificatore"; per conseguenza, non può essere considerata nuova, sia in Sede di procedura amministrativa che in Sede giudiziaria, una domanda di prestazione assicurativa per malattia professionale la quale, ancorché non coincidente con quella formalmente denunciata (e rivelatasi insussistente) rientri sempre - pur implicando una diversa qualificazione tabellare - nel quadro della sintomatologia allegata e sia correlativa alla lavorazione dedotta, trattandosi, in tal caso, di una mera diversità di qualificazione sub specie juris del fatto costitutivo allegato, consentita in Sede giudiziaria, anche al giudice d'appello - previo esperimento - ove necessario - di indagini tecniche. (Conf 440/48, mass n 432665).*
Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 53, DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 140 CORTE COST., DPR 09/06/1975 num. 482 CORTE COST., Legge 27/12/1975 num. 780 art. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)