Sez. 1, Sentenza n. 1308 del 22/02/1990 (Rv. 465455 - 01)
AVVOCATURA DELLO STATO - RAPPRESENTANZA E DIFESA IN GIUDIZIO DELLO STATO E DELLE REGIONI - IMPUGNAZIONE - CONSENSO DELL'AMMINISTRAZIONE RAPPRESENTATA - MANCANZA - EFFETTI.*
AVVOCATURA DELLO STATO - RAPPRESENTANZA E DIFESA IN GIUDIZIO DELLO STATO E DELLE REGIONI - IMPUGNAZIONE - CONSENSO DELL'AMMINISTRAZIONE RAPPRESENTATA - MANCANZA - EFFETTI.*
L'iniziativa giudiziaria dell'Avvocatura dello stato, e quindi anche l'Esercizio del diritto d'impugnazione, richiedono il consenso dell'amministrazione rappresentata (art. 12 della legge 3 aprile 1979 n. 103), ma l'esistenza di tale consenso rileva esclusivamente nel rapporto interno, mentre non condiziona la validità dell'atto processuale, dato che lo "ius postulandi" dell'Avvocatura medesima non abbisogna di conferimento di procura (senza che sia configurabile un interferenza di tale principio sui precetti dell'art. 97 della Costituzione, in tema di buon andamento ed imparzialità dell'attività amministrativa). (V 2712/87, mass n 451815).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 97 CORTE COST., Regio Decr. 30/10/1933 num. 1611 art. 1, Regio Decr. 30/10/1933 num. 1612 art. 1, Regio Decr. 30/10/1933 num. 1612 art. 2, Legge 03/04/1979 num. 103 art. 12
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)