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Sez. 5, Sentenza n. 89 del 28/10/1971 Ud. (dep. 12/01/1972) Rv. 119784 - 01

SENTENZA PENALE - MOTIVAZIONE - MOTIVAZIONE IMPLICITA - OBBLIGO DI VALUTARE TUTTE LE CIRCOSTANZE DI CAUSA - ESCLUSIONE - INDICAZIONE DEGLI ELEMENTI DECISIVI - SUFFICIENZA.*
Stato
decisa il 1971-10-28
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/119784-01

SENTENZA PENALE - MOTIVAZIONE - MOTIVAZIONE IMPLICITA - OBBLIGO DI VALUTARE TUTTE LE CIRCOSTANZE DI CAUSA - ESCLUSIONE - INDICAZIONE DEGLI ELEMENTI DECISIVI - SUFFICIENZA.*

Il giudice di merito non e obbligato a valutare, singolarmente tutte le risultanze processuali, ed a confutare tutte le argomentazioni prospettate dalle parti, ma dopo avere considerato le une, e le altre, nel loro complesso e tenuto ad indicare i soli elementi, su cui fonda il proprio convincimento, dovendosi ritenere disattesi, per implicito, quei diversi rilievi, e circostanze, che sebbene non menzionati specificamente, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata. (V 115993, anno 1970 ed ivi citata).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 475 com. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)