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Sez. 1, Sentenza n. 5946 del 11/11/1982 (Rv. 423695 - 01)

ESECUZIONE FORZATA - OBBLIGHI DI FARE E DI NON FARE - IN GENERE - OPPOSIZIONI - ALL'ESECUZIONE - COMPETENZA - PER MATERIA - PROVVEDIMENTO DI AFFIDAMENTO DI UN MINORE AD UNO DEI GENITORI NATURALI CHE L'HANNO RICONOSCIUTO - OPPOSIZIONE ALL'ESECUZIONE EX ART. 615 PRIMO COMMA CODICE PROCEDURA CIVILE - COMPETENZA - DEL TRIBUNALE PER I MINORENNI.*
Stato
decisa il 1982-11-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/423695-01

ESECUZIONE FORZATA - OBBLIGHI DI FARE E DI NON FARE - IN GENERE - OPPOSIZIONI - ALL'ESECUZIONE - COMPETENZA - PER MATERIA - PROVVEDIMENTO DI AFFIDAMENTO DI UN MINORE AD UNO DEI GENITORI NATURALI CHE L'HANNO RICONOSCIUTO - OPPOSIZIONE ALL'ESECUZIONE EX ART. 615 PRIMO COMMA CODICE PROCEDURA CIVILE - COMPETENZA - DEL TRIBUNALE PER I MINORENNI.*

La Competenza del pretore, ai sensi degli artt. 16, 26 e 612 cod. proc. civ., in ordine alla esecuzione di un provvedimento di affidamento di minore, in base alla riconducibilità dell'esecuzione medesima fra quelle attinenti ad obblighi di fare, non si estende al procedimento di carattere cognitivo che venga introdotto con opposizione a norma dell'art. 615 cod. proc. civ., per il quale il giudice competente, stante la non utilizzabilità di criteri di valore, va individuato esclusivamente alla stregua dei criteri della Competenza per materia. Pertanto, qualora detto provvedimento riguardi l'affidamento di un minore ad uno dei genitori naturali che l'hanno entrambi riconosciuto, e detta opposizione venga proposta avverso il precetto, prima cioè dell'inizio dell'esecuzione, l'opposizione stessa è devoluta al tribunale per i minorenni competente a conoscere dell'affidamento, ai sensi del combinato disposto degli artt. 615 primo comma cod. proc. civ., 317 bis cod. civ. e 38 disp. Att. Cod. civ., tenendo conto che, in caso di genitori naturali non conviventi, l'Esercizio della potestà spetta al genitore con il quale il figlio convive (art. 317 secondo comma cod. civ.), e che tale convivenza rappresenta il parametro per il collegamento fra Esercizio della potestà genitoriale e Competenza del tribunale per i minorenni sulle controversie idonee ad incidere su detta potestà. (V 1471/81, mass n 412140).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 317 bis CORTE COST., Cod. Civ. Disp. Att. e Trans. art. 38 CORTE COST., Legge 30/03/1942 num. 318 art. 38 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 16, Cod. Proc. Civ. art. 26 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 612 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)