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Sez. L - , Ordinanza n. 5296 del 06/03/2018 (Rv. 647481 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SGRAVI (BENEFICI, ESENZIONI, AGEVOLAZIONI) | Sgravi contributivi ex art. 44, comma 1, l. n. 448 del 2001 - Imprese del settore della costruzione navale - Esclusione - Nautica da diporto - Equiparazione - Fondamento.
Stato
decisa il 2018-03-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/647481-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SGRAVI (BENEFICI, ESENZIONI, AGEVOLAZIONI)

In tema di sgravi contributivi, i benefici previsti dall'art. 44 della l. n. 448 del 2001 non si applicano alle imprese esercenti attività cantieristica per imbarcazioni da diporto, da equiparare, a tal fine, alle aziende operanti nel settore delle "costruzioni navali", categoria espressamente esclusa dalla Commissione europea con decisione C/4845 del 6 dicembre 2002, avuto anche riguardo alla natura eccezionale - come tale insuscettibile di interpretazione analogica - delle norme che, in presenza di determinate condizioni, esonerano specifici soggetti dal generale obbligo contributivo.

Riferimenti normativi: Legge 28/12/2001 num. 448 art. 44

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)