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Sez. 1, Sentenza n. 9541 del 02/02/2006 Cc. (dep. 17/03/2006) Rv. 233540 - 01

DIFESA E DIFENSORI - DI UFFICIO | Nominativo - Mancata comunicazione all'imputato - Nullità - Esclusione.
Stato
decisa il 2006-02-02
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/233540-01

DIFESA E DIFENSORI - DI UFFICIO

La disposizione di cui all'art. 28 delle disposizioni di attuazione al codice di procedura penale che prevede che il nome del difensore di ufficio deve essere comunicato senza ritardo all'imputato, non è tutelata, in caso di omissione, da alcuna sanzione di nullità: ne consegue che l'omissione non inficia l'atto al cui compimento la nomina del difensore era finalizzata.

Riferimenti normativi: Nuovo C.P.P. Disp. Att. e Trans. art. 28

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)