Sez. 3, Sentenza n. 9409 del 08/08/1992 (Rv. 478490 - 01)
Impugnazioni civili - Cassazione (ricorso per) - Provvedimenti dei giudici ordinari (impugnabilità) - Sentenze - Non definitive - Riserva facoltativa di gravame | Sentenza non definitiva pronunciata in grado di appello - Proposizione del ricorso per revocazione - Sospensione del termine per la proposizione del ricorso per cassazione avverso la medesima sentenza - Estensione al termine per l'esercizio della facoltà di differire il ricorso per cassazione fino alla pronuncia della sentenza definitiva - Esclusione.
Impugnazioni civili - Cassazione (ricorso per) - Provvedimenti dei giudici ordinari (impugnabilità) - Sentenze - Non definitive - Riserva facoltativa di gravame
La proposizione del ricorso per revocazione di sentenza non definitiva pronunciata in grado di appello, sospende, ai sensi dell'art. 398 cod. proc. civ., soltanto il termine per la proposizione del ricorso per cassazione avverso la medesima sentenza, non anche quello stabilito a norma dell'art. 361 cod. proc. civ. per la dichiarazione di voler differire tale ultimo ricorso, che resta precluso non solo dal decorso del termine per impugnare ma anche dallo svolgimento della prima udienza dinanzi all'istruttore, successiva alla comunicazione della sentenza non definitiva, senza che sia intervenuta detta dichiarazione. Pertanto la parte, che abbia impugnato per revocazione la sentenza non definitiva, provvede validamente, avendone interesse, all'effettuazione in tale udienza della dichiarazione suddetta, ove intenda avvalersi della facoltà di differire il ricorso per cassazione fino alla pronunzia della sentenza definitiva, con la conseguenza dell'inammissibilità del successivo immediato ricorso che abbia proposto contro la sentenza non definitiva.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 361, Cod. Proc. Civ. art. 398
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)