Sez. 3, Sentenza n. 5164 del 21/10/1985 (Rv. 442471 - 01)
CONTRATTI AGRARI - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - ESCLUSIONE - COSIDDETTO DIRITTO DI RIPRESA - GIUDIZI IN CORSO ALL'ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE N. 203 DEL 1982 - DISCIPLINA PREESISTENTE - PERSISTENTE APPLICABILITÀ.*
CONTRATTI AGRARI - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - ESCLUSIONE - COSIDDETTO DIRITTO DI RIPRESA - GIUDIZI IN CORSO ALL'ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE N. 203 DEL 1982 - DISCIPLINA PREESISTENTE - PERSISTENTE APPLICABILITÀ.*
In tema di contratti agrari, l'art. 53, primo comma, della legge n. 203 del 1982, dopo avere stabilito l'applicabilità ai rapporti in corso - anche se oggetto di controversia - delle nuove norme, ad eccezione del caso in cui sia intervenuta sentenza esecutiva o transazione, introduce una deroga con riferimento al disposto dell'art. 42 - concernente il cosiddetto diritto di ripresa - e pone un'eccezione non già alla precedente deroga, bensì al principio dell'immediata applicabilità della nuova disciplina. Conseguentemente le controversie, già promosse dal concedente per ottenere la cessazione della proroga legale del rapporto d'affitto in relazione al proposito di provvedere direttamente alla coltivazione del fondo, si sottraggono all'applicazione del richiamato art. 42, nonostante la sopravvenuta entrata in vigore della legge n. 203 del 1982 prima di una sentenza esecutiva, e restano soggette alla disciplina della preesistente normativa in tema di diritto di ripresa del fondo. (Conf 6345/84, mass n 437943).*
Riferimenti normativi: Legge 03/05/1982 num. 203 art. 42 CORTE COST., Legge 03/05/1982 num. 203 art. 53
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)