Sez. 3, Sentenza n. 5952 del 14/03/2014 (Rv. 630559 - 01)
ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - RISARCIMENTO DEL DANNO - AZIONE DIRETTA NEI CONFRONTI DELL'ASSICURATO - RIVALSA DELL'ASSICURATORE VERSO L'ASSICURATO | Giudizio di rivalsa promosso dall'assicuratore ai sensi dell'art. 18 della legge n. 990 del 1969 - - Esistenza e validità della clausola di rivalsa - Onere della prova - Riparto tra assicurato ed assicuratore.
ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - RISARCIMENTO DEL DANNO - AZIONE DIRETTA NEI CONFRONTI DELL'ASSICURATO - RIVALSA DELL'ASSICURATORE VERSO L'ASSICURATO
In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, nel giudizio di rivalsa, di natura contrattuale, promosso dall'assicuratore, ai sensi dell'art. 18 della legge 24 dicembre 1969, n. 990 (applicabile "ratione temporis"), il convenuto, ove invochi la nullità della clausola di rivalsa, ha l'onere di allegare e provare il fatto costitutivo dell'eccezione, e cioè l'illegittimità della pretesa dell'assicuratore, qualora la predetta clausola non sia stata resa conoscibile (in violazione dell'art. 1341, primo comma, cod. civ.), ovvero non sia stata doppiamente sottoscritta (in violazione dell'art. 1342, secondo comma, cod. civ.), mentre l'assicuratore è tenuto a dimostrare solo l'esistenza del contratto e della clausola legittimante la rivalsa stessa.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1341 com. 1, Cod. Civ. art. 1342 com. 2 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Legge 24/12/1969 num. 990 art. 18 CORTE COST., Legge 07/09/2005 num. 209 art. 144
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)